Riforma dei conventi. 451 radicali provvedimenti di natura severissima contro i «monaci vaganti» o «apostati». Ai 20 di luglio si aveva una bolla relativa, che veniva pubblicata ai 3 di agosto.1 In questo documento, che insieme al decreto emanato ai 16 dicembre del 1555 contro il conferimento di conventi in commende forma un’importante pietra migliare per la riforma dei conventi il papa dispone quanto segue: 1° Chi si sia una volta legato coi voti monastici, e viva poi sotto qualsiasi pretesto fuori dei conventi del suo Ordine, perde tutti i benefici e le loro entrate, tutti i gradi accademici in tutte le facoltà ed ogni officio ecclesiastico. Pel futuro esso sarà incapace di ogni beneficio, grado ecc. Oltracciò è sospeso da qualsiasi funzione ecclesiastica, specialmente dal sacerdozio. I benefici da lui posseduti sono considerati vacanti e vanno nuovamente provvisti : riserve d’entrate hanno termine. Con ciò pertanto gli apostati finché vivono non possono ottenere benefici ecclesiastici, esercitare uffici ecclesiastici, ricevere entrate e pensioni ecclesiastiche; non possono esercitare la cura d’anime o funzioni di chiesa, amministrare sacramenti, celebrare Messe; le loro pensioni, commende e riserve sono nulle ed essi non possono tirarne le entrate. Chi ciononostante eserciti la cura d’anime, amministri sacramenti, celebri Messe, incorre nelle convenienti pene. 2° Nessuno conceda ricovero o sostentamento a un apostata o gli presti aiuto perchè non ritorni nel suo convento, altrimenti, dopo vana ammonizione, soggiacerà alla scomunica. 3° Nessun patrono presenterà un apostata a un beneficio, altrimenti perde per questo caso il diritto di presentazione. 4° I superiori regolari o vescovi competenti possono, anche forzatamente e invocando il braccio secolare, ricondurre gli apostati al loro convento o far loro fornire il sostentamento in luoghi convenienti vicini ai conventi o in altri monasteri del medesimo Ordine, affinchè facciano penitenza. Se non obbediscono, gli apostati incorrono senz’altro nella scomunica maggiore. 5° Gli apostati debbono portare sempre un berretto nero con strisce di lino bianco larghe un dito. 6° Chi ha fatto i voti monastici e poi sostiene di non essere giuridicamente incorporato aH’Ordine e crede di potere vivere fuori del convento, o presenta una domanda in tal senso, deve mostrare al cardinale protettore presso la Curia e al procuratore generale dell’Ordine il permesso ottenuto dal papa o dalla Penitenzieria e trattare avanti del medesimo la propria causa. 7° La facoltà concessa agli apostati di passare in un altro Ordine è invalida anche se largita dal papa o 1 L’* Avviso di Roma del 25 giugno 1558 notifica : * « È commessa ima bolla gagliardissima contragli sfratati». La bolla (stampata in Bull. VI, 538 s.) venne stesa ai 20 di luglio 1558 (cfr. * Avviso del 23 luglio Biblioteca Vaticana) e pubblicata il 3 agosto ; vedi Gianfigliazzi presso Ancel, Concile 26, n. 3.