Restaurazione delle leggi penali contro gli eretici. 540 sosteneva doversi secondo il diritto divino e umano punire Maria colla morte.1 Dal partito protestante non si sollevò pubblicamente una, severa protesta contro simili sfoghi come neanche contro il contegno di coloro, che con 'vie di fatto attaccavano predicatori cattolici sul pulpito, dileggiavano villanamente usi cattolici o eccitavano il popolo contro la regina con pretese voci di spiriti.2 Il governo non poteva rimanere a lungo spettatore ozioso di simili mene. Fin dal matrimonio di Maria venne seriamente ponderata nel consiglio regio la questione delle misure alle quali dovesse porsi mano,3 arrivandosi finalmente alla deliberazione di rinnovare le antiche leggi contro l’eresia, che a tutela dell’ordinamento civile ed ecclesiastico avevano emanate al tempo dei torbidi wicleffiti i re Riccardo II, Enrico IV ed Enrico V. In queste leggi l’azione giudiziaria era divisa fra i vescovi e il tribunale civile. Toccava ai vescovi citare coloro ch’erano in sospetto d’eresia ed indagare se realmente si trattasse d’eresia. Chi rimaneva ostinato in opinioni ereticali, veniva consegnato al giudice laico e da questo condannato per eresia alla morte per fuoco.4 Non può sostenersi che il consiglio regio, il quale si pronunziò a favore di queste leggi, sia stato in maggioranza decisamente cattolico ;5 furono pertanto certamente considerazioni politiche quelle che decisero le sue deliberazioni. • Non senza esitazione la regina diede il suo assenso alla restaurazione delle leggi penali. Per natura era Maria inclinata alla mitezza. Il suo vecchio ed esperimentato consigliere, l’inviato imperiale Simone Renard, osservava a re Filippo, che misure dure avrebbero dato agli eretici occasione a nuove rivolte. Filippo stesso sconsigliava dal rigore.6 Già in Italia il Cardinal Pole aveva raccomandato dolcezza verso i nuovi credenti7 e tornò ad esprimersi nello stesso senso allorché nel gennaio del 1555 egli licenziò l’assemblea del clero.8 Ma non sapevasi dove dare dei-capo per ovviare alle mene di tanti caporioni dei nuovi credenti ove non si esterminasse il protestantismo stesso, che veniva con- 1 « So that now both by God’s laws and man’s she ought to be punished with death». Ponet, Shoit Treatise on Political Power 96, presso Green 119. 2 V. sopra p. 189. 3 Lingard VII, 189. 4 Lingard IV, 331. 5 Green 115. Relazione di Soranzo del 18 agosto 1554 presso Brown V, n. 934, p. 559. 6 Gairdner 353 s. 7 V. sopra p. 154. 8 Gairdner 355 s. Egli graziò tre eretici condannati nella diocesi di Londra quando appellarono a lui. Gairdner in Dictionary of National Biography XL VI, 44 ; cfr. la lettera di Pole a Ottone von Truchsess del 20 giugno 1554 presso Brown V, n. 901, p. 514. Spiixmann II, 124.