Dichiarazioni a favore degli Ordini mendicanti. 185 non potevano possedere beni immobili, pur essendo intervenuta dispensa per più di un’Ordine a questo riguardo. Alcuni vescovi dopo il concilio non volevano più riconoscere i precedenti privilegi di queste congregazioni. Anche nelle loro proprie chiese i Mendicanti non avrebbero potuto più predicare dietro la semplice approvazione dei loro superiori e varii vescovi non intendevano dare loro gratuitamente il permesso all’uopo e talvolta escludevano senza ragione dal predicare questo o quello. Altri vescovi non volevano che si potesse ricevere la comunione nelle chiese dei Mendicanti o a suon di campane dichiaravano incorsi nella scomunica tutti coloro che assistevano alla Messa fuori della chiesa parrocchiale. Altri ancora pretendevano per sè in tutto o in parte legati fatti ai Mendicanti, in breve, come dice il papa, essi lavoravano di mani e di piedi per assoggettarsi i Mendicanti ed erano d’opinione che la cura d’anime non fosse dei religiosi, ma spettasse unicamente al clero secolare.1 Poiché quasi tutte queste usurpazioni in diritti garantiti dalla Chiesa si appoggiavano a passi malintesi del concilio tridentino, il papa in una bolla apposita diede spiegazione di 26 di tali passi, che avevano dato occasione ad altrettanti pregiudizi in danno dei Mendicanti.2 Le prescrizioni di questa bolla furono poi estese a una serie di altri Ordini3 e in particolare vennero presi ancora una volta sotto protezione i Domenicani contro certi aggravamenti.4 In un punto però più tardi Pio V ritornò più rigido verso gli Ordini mendicanti : aveva dichiarato che i loro membri potevano venir mandati a confessare dai loro superiori anche senza l’approvazione dei vescovi,5 ma in seguito a cattivi esperimenti ritirò questo favore.6 Parevano sufficientemente spiegati e assicurati da queste bolle gli antichi privilegi degli Ordini mendicanti, che in precedenza Pio V stesso aveva ampliati, 7 ma ecco sorgere una nuova difficoltà. Il concilio, così dicevasi, ha concesso a tutti gli Ordini, eccezione fatta dei Cappuccini e dei Francescani Osservanti, il possesso di beni immobili ; in conseguenza, all’infuori di quelle due congregazioni, non si ha più alcun Ordine mendicante e i già Mendicanti debbono mettersi a contribuzione in particolare pei seminarii. In proposito Pio V dichiarò8 che l’accennata dispensa del concilio 1 Bolla del 16 maggio 1567, Bull. Rom. VII, 573 ss. 2 Ibid. 3 Ai Canonici del Luterano, del S Salvatore e della S. Croce di Olimbria, ai Cassinesi, Montolivetani, Vallombrosani, Cisterciensi, Certosini, Girolamiti spagnuoli, Camaldolesi e Fratres Militme Iesu Christi reformati in Portogallo. Bolla del 16 agosto 1567, Bull. Rom, VII, 584. 4 Bolla del 23 settembre 1567, ibid. 586. 5 Ibid. 574. 8 Bolla del 6 agosto 1571, ibid. 938 s. 7 Bolla del 29 luglio 1566, ibid. 468 s. s 3 ottobre 1567, ibid. 614 s.