204 Pio V. 1566-1572. Capitolo 3 a. forza le carceri dell’inquisizione, liberasse i prigionieri, sottraesse i carcerati ai birri o desse loro ricetto. Tutti coloro che si rendono rei di tali violenze, incorrono senz’altro nella scomunica, vanno considerati come rei di lesa maestà, perdono i loro benefizi e feudi e debbono consegnarsi al braccio secolare. Con un breve speciale viene invece di nuovo confermata e protetta nei suoi privilegi una confraternita, che fin dal medio evo s’era assunta la difesa dell’inquisizione.1 Un altro editto cerca in particolare di assicurare da molestie i religiosi, che si rivolgono al tribunale della fede o vi fanno da testimoni.2 A giustificazione del suo rigore contro i seguaci della nuova credenza Pio V si appella alle sue lunghe esperienze con essi quale inquisitore. Ora sulla base dei suoi decreti non si sosterrà che quelle esperienze gli avessero ispirato stima del movimento protestante in Italia. A tenore dei suoi decreti i protestanti italiani sono per lui una setta moventesi nelle tenebre: essi hanno sufficiente coraggio per diffondere le loro idee ignoti in segreto; ma se vengono scoperti e tratti a giudizio, la loro baldanza nella preponderante maggioranza dei casi crolla miserevolmente proprio nel momento in cui dovrebbe apparire se il movimento disponga di reale costanza di sentimenti e di coraggio da martire: negano d’essere protestanti e abiurano. Perciò, secondo la sua veduta più volte manifestata, il rigore è il rimedio appropriato per l’eresia.s Ove non si tema di infliggere in alcuni pochi casi le pene più severe, si salva FItalia da una guerra civile, che, come è già avvenuto in Francia,4 rinvigorendosi la scissione religiosa, deve inondare di sangue il paese e così si prevengono le punizioni, che Dio altrimenti invierà al mondo.5 1 Breve per i crucesignati del 13' ottobre 1570, Sull. Rom, VII, 860. Nella sua prima attività quali inquisitore Ghislieri era stato aiutato da un membro della Compagnia della Croce contro gli eretici nella parte svizzera della diocesi di Como (Catena 6). Sui Crocesegnati cfr. Fumi, L'Inquisizione 19-26. Il duca di Firenze sciolse subito una confraternita dei Crocesegnati fondata a Siena nel 1569. Canti), Eretici II, 452. 2 Decreto del 7 agosto 1567. presso Pastor. Belerete 30; Diana 5S0. s « Ornai l’esperienza, che in caso di eretici si è fatta anche in altre città d’Italia, mostra, giusta l’opinione del Pontefice, che il rigore sia la vera medicina di questa peste» (il cardinal Cicada al doge di Genova. 4 giugno 1568, presso Rosi. Riforma in Liguria 90). Quo lenius cum illis [Hugonottis] agitar, eo magis eorum corroboratili' audacia (Pio V a Caterina de’ Medici, 27 giugno 1566, presso Laderchi 1566, n. 423). 1 Catena 68 s. s Cosi scrisse Pio V a Carlo IX il 13 aprile 1569. dopo avere enumerato i delitti degli ugonotti : « nani si qualibet inductus causa (quod non putamus) ea de quibus Deus offenditur insectari atque ulcisci distilleria, certe ad ira-scendum eius patientiam provocabis, qui quo te^um egit benignius, eo debes acrius illius iniurias vindicare ». Goubatj 166 ; cfr. 163.