186 Pio Y. 1566-1572. Capitolo 2 i. non aveva per nulla cambiato la natura degli Ordini, che come per passato erano da considerarsi Ordini mendicanti i Domenicani, i Francescani, gli Eremiti Agostiniani e i Carmelitani, aggiungendovi egli anche i Serviti; che i noviziati dei prefati Ordini erano semenzai di idonei predicatori e confessori e meritavano il nome di seminarii non meno di quelli eretti dai vescovi e che pertanto a ragione dovevano considerarsi esenti dal contributo per gli istituti vescovili.1 Una volta che con questa bolla i Serviti erano stati espressamente messi in una stessa linea coi quattro antichi Ordini mendicanti, non potevasi negare lo stesso favore ad altri Ordini, ed anche i Minimi di S. Francesco di Paola,2 i Gesuati3 e i Gesuiti4 ottennero la dichiarazione che erano realmente Ordini mendicanti partecipandone i privilegi. Ottennero partecipazione di questi privilegi anche altre congregazioni, che per loro natura non sono Ordini mendicanti, come la Congregazione di San Giorgio in Alga presso Venezia5 e gli Eremiti dì S. Girolamo," ma tale concessione doveva estendersi soltanto ai favori spirituali, non ai temporali.7 In parecchie di queste bolle il papa esprime la sua soddisfazione sulle opere degli Ordini mendicanti. Egli parla dei « ricchi frutti, che ogni giorno producono nel campo del Signore», della «purezza del loro religioso zelo e della loro volontaria povertà, colla quale in ¡spirito d’umiltà servono devotamente all’Altissimo», e perciò li libera da certe imposte e dall’obbligo di spesare truppe di passaggio.8 Lode speciale egli tributa ai Francescani Osservanti, il cui Ordine «è fondato sull’umiltà e sulla letizia nel dolore » e finora « ha maturato sì copiosi frutti nè cessa di produrne ogni giorno in grande misura».9 1 eorumque domos, non tninus quam ea, qnae per ordinarios ereeta sunt, seminarla vocari posse. Stili. Som, VII, 614. § 2. 2 9 novembre 1567, ibid. 633. 3 18 novembre 1567, ibid. 636. 4 7 luglio 1571, ibid. 923. ' s 11 settembre 1569, ibid. 772. o 30 marzo 1571, ibid. 908. Breve del 30 luglio 1570, ibid. 837. I Sangiovanniti però ottennero parte a certe esenzioni dei Mendicanti da tasse: 29 novembre 156S, ibid. 726s. » Bolla del 29 luglio 1566, Sull. Rom. VII, 468. Su esenzioni da pesi militari cfr. ibid. 507. 971. Sull’abolizione delle gabelle per gli Ordini mendicanti trattossi fin dal principio del 1567 ; essendosi osservato al papa, che esse gli fruttavano 15,000 scudi, rispose che ciò non ostante le aboliva per dare un buon esempio ni principi. * Avviso di Roma del 18 gennaio 1567, Urli. 10Jf0, p. 349, Biblioteca Vaticana. 9 Bolla del 28 maggio 1571, Bull. Rom. VII. 917. Sui privilegi concessi da Pio V agli Ordini, cfr. Ant. Maria Bonttcci, Compendio delle grazie e lavori, conferiti dalla somma beneficenza dell'ottimo, e massimo Pontefice San P'° Quinto agli Ordini religiosi e specialmente alla Compagnia, di Gresil, Roma, 1713-Su diritti di precedenza dei Canonici Lateranensi e dei Canonici di S. Giorgio in Alga cfr. Bull, Som, VII, 877, 915.