300 Pio V. 1566-1572. Capitolo 4 b. esista la podestà legatizia dei re siciliani è dimostrato dal ripetuto invio colà di legati apostolici. Posto anche che la Monarchia Sicilia esista come la concepisce Filippo, il papa può sempre revocare un tale privilegio, trattandosi semplicemente di una grazia, di cui s’era fatto invero molto abuso. La legittimità della nomina di Odescalchi a nunzio delle due Sicilie è incontestabile. Nunzi e collettori furono più volte mandati nell’isola al tempo di Carlo V. Che se poi ciò non avvenne più, il papa ha tuttavia il diritto di tornarlo a fare qualora lo esiga il bisogno della cura delle anime. Relativamente ai cavalieri di S. Lazzaro muniti di privilegi da Pio IV, Pio V faceva appello non solo al diritto della Santa Sede, ma anche alla necessità di fornire col mezzo di quell’Ordine alle coste dello Stato pontificio quella difesa, che fino allora Filippo II non aveva data non ostante i suoi obblighi. Nella faccenda milanese il papa si mantiene semplicemente su ciò che è di diritto. Alla fine della nota Pio V torna a ripetere di non avere in mira se non di riformare la Chiesa e di eliminare indubitabili abusi, chiudendo con ricordare energicamente la distinzione delia potestà temporale e spirituale secondo le parole di Cristo : « date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Le rimostranze del papa rimasero senza effetto, principalmente perchè il viceré di Napoli, duca l’Alcalà, adoperò tutta la sua influenza per confermare Filippo II nella sua opposizione alla pubblicazione della bolla In coena Domini.1 Il viceré, come i suoi consiglieri Villani e Revertera, ben sapevano che avrebbe dovuto crollare il loro dispotismo sul campo ecclesiastico se veniva ad avere valore nel regno di Napoli la bolla. Tutto il loro sforzo pertanto era diretto ad impedire la cosa. I vescovi quindi trovaronsi a Napoli in condizioni oltremodo difficili.2 Simili conflitti vennero evitati nella Spagna perchè quei canonisti seppero con ingegnose spiegazioni giuridiche accordare il divieto del 'placet espresso nella bolla colla sua esistenza nel loro paese.3 Filippo II avrebbe visto volentieri che le controversie a Napoli venissero eliminate. Al principio di dicembre del 1568 parve anche che fosse imminente un accordo,4 ma in conseguenza dell’atteggiamento del duca d’Alcalà se ne dileguò ben presto l’aspettativa. A metà di gennaio del 1569 le cose s’erano così acuite che a Roma tutti si 1 Vedi Giannone IV, 146 s. 2 V. ibid. La Relazione di Villani di pregiudizi che ha potuto recare il concilio di Trento alla giurisdizione temporale di »Si. M. Cattolica nel regno di Napoli per cui non fu dato il regio Exequatur, nel Cod. A. 6 dell’Archivi© Boneompagni in Roma. 3 Cfr. Friedberg 545, n. 2. 4 V. le ^relazioni di Cusano del 2 e 6 dicembre 1568, Archìvio di Stato in Vienna.