Lotta contro ogni sorta di simonia. 159 concilio il papa fu molto misurato nella concessione di nuove indulgenze.1 Il zelante riformatore combattè con severità principalmente la così detta simonia confidenziale, per la quale un benefìcio veniva preso in custodia (confidenza), comunemente da un vescovo o cardinale, per un altro perchè questi o non aveva raggiunto ancora l’età canonica e forse era ancora un pargoletto e solo più tardi doveva ottenere la prebenda (accesso), o perchè a quest’altro per qualsiasi motivo non piaceva di prendere possesso del benefìcio già conferitogli (ingresso), o perchè intendeva di riavere più tardi il possesso del benefìcio rinunziato solo in apparenza (regresso). Precisamente queste confidenze rendevano possibile che certi vescovadi e benefìzi diventassero formalmente ereditarii in parecchie famiglie, passando da un parente all’altro e talora in mani affatto incapaci. Il concilio di Trento e Paolo IV avevano vietato questo disordine ;2 con espresse parole Pio V dichiarò che avanti tutte le altre cose e come nessun’altra eragli stata a cuore fin dal principio la lotta contro di esso.3 Solo il papa del resto poteva procedere colla necessaria energia contro questo malanno, perchè i rei principali, i così detti « custodini », erano per lo più cardinali e vescovi, coi quali non era facile si misurasse un’azione giudiziaria.4 Per ciò sulle prime Pio V riservò a se stesso la decisione su tutte le controversie, alle quali avevan dato occasione le confidenze.5 Seguì una minuta illustrazione dei singoli casi, nei quali verificavasi simonia confidenziale,6 poi la espressa dichiarazione che anche i cardinali erano compresi sotto i divieti precedenti,7 finalmente la revoca di tutte le confidenze fino allora ammesse e il divieto di concederne in avvenire.8 Venne pure inculcato di nuovo il divieto . 1 * « Non concede più indnlgentie plenarie di colpa et di pena, ma solo concede indulgentie per 7 anni, per un giorno solo» Avviso eli Roma »lei 1° marzo 1567, Uri). 1040, p. 364b, Biblioteca Vatillc»pia. 2 Sess. 25, de ref. c. 7. Su Paolo IV v. il nostro voi. VI, 437. 3 Motuproprio pubblicato il 5 gennaio 1567, § 5, Bull. Rotti. VII, 510. La-iierchi (1568, n. 11) rimette erroneamente l’editto, al 1568. Già nel maggio 1566 il papa dichiarò che a causa della bolla di Paolo IV vietante ulteriori regressi, non poteva ammettere quelli concessi da Pio IV. * Arco, 18 maggio 1566, Archivio di Staito in V]ienna. 4 Motuproprio del 5 gennaio 1567, § 4. 5 Ibid. § 5. 0 II 1° giugno 1569, Bull. Rom. VII, 754. Qui vengono addotte alcune delle ragioni per le quali parecchi non volevano pigliare subito possesso dei loro benefizi: alcuni fanno così-perchè non vogliono esser costretti a prendere gli ordini, a risiedere, a portare l’abito ecclesiastico, alcuni perchè meditano di prendere servizio in guerra o di fare processi, altri perchè non hanno ancora ottenuto l’assoluzione da delitti ecc. (ibid. 755). 7 II 14 novembre 1569, ibid. 758. 8 II 12 settembre 1571, ibid. 939. Emana la bolla rolentes otnnetn haeredi-f'iriam heneficiorurn ecclesiasticoruni successionem de ecclesia Dei tollere e per facilitare la libera collazione dei benèfici ai degni. Cfr. * Avviso di Roma del- 18 settembre 1571, Vri). 1042, p. 115, Biblioteca Vaticana.