142 Pio V. 1566-1572. Capitolo 2 /. mediatamente toccano il dogma, s’appoggiano per lo più sui deliberati tridentini. Così, appellandosi al concilio, egli vieta le troppo ardenti dispute sull’immacolata concezione della Madre di Dio.1 Nella questione del calice ai laici, che il concilio aveva rimessa alla decisione della Sede apostolica, egli si professò apertamente contrario all’indirizzo tenuto dal suo predecessore, ed al vescovo di Passau, che ne lo aveva interrogato, inculcò nei termini più recisi di non permettere sotto nessuna condizione il calice ai suoi diocesani.2 Alcune decisioni sul diritto cambiario3 e sulle riscossioni di interessi4 non hanno invece, alcuna relazione col concilio ed altrettanto poco la rinnovazione della costituzione di Paolo IV contro i negatori della Santissima Trinità e delle principali verità della Cristologia.5 Il sinodo stesso aveva riconosciuto il diritto della santa Sede di interpretare o di più esattamente determinare in casi di dubbio il senso dei decreti conciliari, e Pio V lo esercitò relativamente ad alcuni impedimenti matrimoniali formulati a Trento, di cui con speciali decreti fissò più da vicino il senso.15 Anche parecchie cose, ch’erano state mosse a Trento, ma per diversa ragione non avevano raggiunto la conclusione, trovarono susseguente approvazione e sanzione da parte della Sede apostolica. Così alcuni vescovi spagnuoli avevano proposto al concilio la proibizione dei combattimenti dei tori,T ma sotto Pio IV a Roma dubitossi che si potese riuscire con un simile decreto.8 Pio V 1 Decreti del 7 agosto e 30 novembre 1570, Bull, lì ani. VII, 845 s., 872 s. * Avviso di Roma del 23 settembre 1570, Vri). 101,1, p. 347b, Biblioteca Vaticana. 2 Breve del 26 maggio 1568, presso Goubatt 83 s. Alle osservazioni del vescovo, vi si dice, « in eadem sententia mansimus, in qua etiarn tum, cum il praedecessore nostro en licentia efflagitata atque expressa fuit, fueramus ». Cfr. Wiedemann, Reformation I, 315 ss. Già ai 2 di febbraio 1566 Polanco scriveva a Hosio : « Non est, quod de "coniugio sacerdotum, de calice vel aliis liuiusmodi multum timeamius » (presso Ciprianus 405 ; cfr. Bkaunsberger, J'iu.t V. 41). Filippo lì tuttavia in una lettera ail Cardinal Ricci dell'll giugno 1568 ritene opportuno di fare passi anche presso Pio V perchè non venisse concesso il matrimonio dei preti in Germania : * « Dovendo D. Pietro di Avila trattare con S. Stà da mia parte sopra vari affari e pregarla in primo logo di 11011 accordare il matrimonio ai sacerdoti di Germania secondo l’istanza fattane per esser un affare della più grande importanza, gli ho commandato ancora di parteciparvi tutto». Archivio Ricci in Roma. s Bolla del 28 gennaio 1571, Iinll. Roma. VII, 884 s. 4 Decreti del 19 gennaio 1569 e 10 giugno 1570, ibid. 736, 738; cfr. La-derchi 1570, n. 164. 5 Bolla del 1° ottobre 1568, Bull. Rotti. VII, 722 s. I! I,'impedimento di cognazione spirituale e d’affinità (sess. 24, de matr. c. 2 e 4) con breve del 20 .agosto 1566, quello di pubblica onestà (ibid. c. 3) con breve del 1° luglio 1568. Bull. Rom. VII, 476, 678. " Susta II. 117, n. 53 s. 8 Placerent [questa e un’altra proposta] nini essent difficilis observationis, osservossi a Roma ; ibid.