498 Pio Y. 1566-1572. Capitolo 8 c. immaginare», dice del Messico un conoscitore della storia ecclesiastica di questo paese,1 «un sistema di controllo più assoluto di quello che i re di Spagna o in persona o mediante il consiglio delle Indie, il viceré o governatore esercitavano in tutti gli affari ecclesiastici » ; e ciò che vale per il Messico, trova sopratutto la sua applicazione per l’india. Nessuna chiesa, nessuno stabilimento di Ordine o fondazione religiosa poteva essere eretto senza il consenso del re. Egli aveva il diritto di nomina per tutti i vescovati. Dieci giorni dopo che era stata notificata ai vescovi la volontà del re, essi avovano da disporre l’insediamento nelle prebende ecclesiastiche : se rifiutavano senza motivo giuridico, qualunque altro vescovo a scelta del candidato doveva procedere all’insediamento. Spetta al re il diritto di presentazione per tutte le abbazie e prelature dei regolari e per ogni prebenda ecclesiastica.2 Egli determina i confini per tutti i nuovi vescovati, invia religiosi e giudica sul loro trasferimento da una provincia all’altra. Le fondazioni religiose stanno sotto la sorveglianza del consiglio delle Indie, e perchè questo diritto di sorveglianza venisse esercitato perfettamente, fu istituito l’ufficio del commissario generale. I provinciali dei religiosi venivano nominati dal generale dell’Ordine, questi doveva però annunciare la sua scelta al commissario generale e sino all’approvazione del consiglio delle Indie la nomina restava sospesa. Tutti i decreti, coi quali venivano abolite le provincie religiose o ne venivano fondate delle nuove, l’invio di visitatori ecc., dovevano essere sottoposti al consiglio delle Indie. Tutte le bolle e brevi del papa, tutte le istruzioni dei generali degli Ordini e degli altri superiori passavano per mano del consiglio per le Indie, senza il cui sigillo non potevano essere adoprate: lo stesso si dica debile prescrizioni dei concilii provinciali nelle colonie e dei decreti dei capitoli regolari. Se si trattava della fondazione di nuove missioni di provincie religiose o seminarii, si doveva dapprima eleggere un commissario, che sottoponesse la relativa istanza al viceré o governatore, aWaudiencia del luogo e al vescovo. Con il parere il commissario veleggiava poscia verso la Spagna ed esponeva la sua istanza al commissario generale per le Indie. Da lui la pratica con tutti i pareri andava al consiglio delle 1 C. Crivelli in The Catliolic Encyclopaedia X, New-York s. a. (1911). 260 s. Cfr. A. Freytag in Zeitschrift für Missionswissenschaft III (1913), 11 ss. « Forse in nessuno stato europeo è stato esercitato il Placetum regium in tale estensione, con eguale irigore e così a lungo come nel Portogallo e sue colonie.. f Senza l’exequatur del gabinetto, nè l’ordinanza d’un vescovo nè il decreto d’un papa, benché di natura dogmatica o disciplinare, avevia validità giuridica riconosciuta dallo stato entro le provincie portoghesi. La promulgazione di i|D atto non gradito fu resa fisicamente impossibile». A. Jann, Die katholischen Missionen in Indien, China und Japan., Paderborn 1915, 112 s. 2 Tutto ciò aveva già accordato Giulio II. Berchet loc. cit. I, 24.