Pio V e 1’ Inquisizione. 203 tici, specialmente ove si abbiano nuove prove d’eresia. Persino quando un processo fosse deciso per l’autorità del concilio tridentino, l’inquisitore ha il diritto di riesaminarlo e di riaprirlo. Alla fine il papa rinnova la bolla di Paolo IV del 5 febbraio 1558 contro gli eretici e scismatici.1 È chiaro a chi si riferisca Pio V quando deplora che anche dei papi siano stati abbindolati dagli eretici. Costituiscono un completamento a questo rigoroso editto alcuni decreti dei cardinali inquisitori. Certo per reagire agli intrighi dei prigionieri dell’inquisizione nell’aiutarsi scambievolmente fu stabilito che fuori del tempo della loro difesa solo col permesso degli inquisitori fosse concesso ai carcerati di trattare con altri o leggere e scrivere. A chi agisse in contrario poteva applicarsi la tortura. Anche il custode delle carceri poteva recarsi dai prigionieri solo se accompagnato.2 Se volle opporsi a scaltriti intrighi contro l’inquisizione, Pio V cercò pure di prendere la difesa dei suoi officiali contro manifesta violenza. Non mancarono nel secolo xvi ostilità e attacchi violenti contro gli inquisitori. Ai 27 d’agosto del 1561 Pio IV si lagna perchè per paura degli eretici pochi si prestassero a servire da notai ai tribunali della fede3 e che per paura nessuno ad Avignone osasse procedere contro gli eretici.4 Nella sua vita precedente Pio V stesso aveva sperimentato che ci voleva coraggio ad essere inquisitore.5 In una costituzione del 1° aprile 1569,6 egli deplorò che guadagnassero quotidianamente potenza uomini empii, i quali con tutti i mezzi cercavano di seppellire l’inquisizione e d’intralciare l’opera dei ministri della medesima. Vengono pertanto inflitte le più gravi pene a chi uccida, maltratti, intimidisca un inquisitore o uno degli assessori ed aiuti; inoltre a chi assale, incendia, saccheggia chiese, case e proprietà dell’inquisizione e dei suoi officiali o brucia, ruba, mette in disordine documenti del Santo Ufficio o partecipi a simili cose; finalmente a chi aprisse a 1 Su ossa v. il nostro voi. VI, 509. 2 Decreti del 7 giugno 1567, 13 luglio e 26 ottobre 1569, presso Pastqr, loc. cit. 29, 31. 3 Bull. Boni. VII, 138. i Ibid. 146. 5 Catena 7 s„ 10. Su un altro esempio di violenze, contro Santori in Napoli, vedine l’Autobiografia XII, 335, 337 e sopra, p. 115 ; cfr. Fumi, L'Inquisizione 204. « Bull. Rom. VII, 744 ss. Cfr. * Avviso dì Roma del 7 maggio 1569 ( Vrb. 101,1, p. 6Sb, Biblioteca Vaticana) e «relazione d’Arco dello stesso di, Archivio di Stato in Viennia. Sulla probabile ¡occasione della costituzione (decreto dei Grigioni, che per cattura dell’eretico Cellaria posero un premio sulla testa dell’inquisitore Pietro Angelo Casanova) cfr. Ladekchi 1569, n. 57. Risultò non necessaria la progettata pubblicazione della bolla a Napoli ; ibid. n. 76. Un’altra * bolla nel 1569 oontra molestantes mmistros 8. Inquisitionis, in Arm. 8, caps. J,, n. 1, Archivio segreto pontificio.