120 Pio V. 1566-1572. Capitolo 2 d. mente alcuni cardinali per studiare la questione, in quale estensione fossero lecite tali rinunzie senza ledere la coscienza, 1 ed anche l’anno seguente teologi e canonisti dovettero discutere su questo negozio. ” Le condizioni per la liceità di tali rinunzie vennero esattamente stabilite ed esse dovevano esprimersi giusta un determinato formulario nei brevi ;3 soltanto in casi determinatissimi i vescovi potevano accettare rinunzie a benefizi;4 chi non aveva ricevuto un ordine maggiore, non poteva rinunziare ai suoi benefizi che se restituiva i frutti già goduti.5 Trattandosi di posti con cura d’anime, il datario non poteva ammettere l’abbandono di tali posti importanti neanche a causa d’età o di malattia.6 Pio V emanò queste prescrizioni non solo per gli altri, ma vi si attenne anche per la propria persona. A mezzo del suo inviato il duca di Firenze l’aveva fatto pregare di approvare le dimissioni del decrepito vescovo di Pistoia a favore di Alessandro Pucci. 1 * Arco, 25 maggio 1566, Archivio di Stato in Vienna. 2 * Avviso di Roma del 22 febbraio 1567, Uri). 10J,0, p. 362b, Biblioteca V aticana. 3 Motuproprio del 13 maggio 1567, Bull. Rom. VII, 552 ss. Le resignazioni, * notifica Arco ai 22 di febbraio del 1567, erano concesse, ma non dovevano ammettersi indegni o tali che avrebbero fatto nascere il sospetto di qualsiasi simonia (Archivio di Stato in Vienna). L’accettazione di rinunzie era stata proibita alle autorità romane ed agli ordinarli fino a definitivo regolamento della cosa. Bolla dell’8 agosto 1567, presso Laderchi 1567, n 4. 4 Bolla del Io ¡aprile 1568, Bull. Rom. VII, 614 ss. 5 * « S. Bue ha prohibito al datario le resignationi di quelli che hanno bene-fiicii et non sono in sacris, et vogliono lasciarli, volendo che col lasciarli restituiscono anco i frutti percepti aocioche a piacer loro non habbino di quei della chiesa o fatto acquisto et pensino hora di scaricarsene ». B. Pia a Luzzara, Roma 22 maggio 1568, Archivio Gonzaga in Mantova. b * « S. S. continua a restringere anco un poco più le cose della riforma et particularmente nella Dataria, non volendo che si possi più far resegni de beneficii curati per qual causa che sia, non amettendo nè vecchiezza nè infirmiti s> (Avxnso di Roma del 3 novembre 1571, Urb. 101,2, p. 145b, Biblioteca Vaticana). Età o malattia naturalmente sono del resto un motivo giuridicamente riconosciuto per la rinunzia ; v. Bull. Rom. VII, 655 § 3. — Gli * Avvisi rilevano frequentefnente il rigore del papa nella concessione di dispense matrimoniali. L’ambasciatore spagnuolo gli offrì 12,000 ducati di tassa per una dispensa matrimoniale ; Pio V rispose * « che non ne vuole far altro a modo alcuno et che non era licito» (10 agosto 1566, loc. cit. 101,0, p. 271b). Furono abolite le dispense in secondo e terzo grado ad eccezione dei grandi signóri (22 novembre 1570, ibid. 101,1, p. 373b ; cfr. Conc. Trid. sess. 24, c. 5). Dispense in secondo grado toccante il primo rifiutò Pio V anche a costoro, così ad es. al conte Ferrata di Ladrone raccomandato dall’imperatare (* Arco, 16 febbraio e 3 agosto 1566), al marchese de Veles (*Arco, 5 luglio 1567, Archivio di Stato in Vienna). Allorché (si disse al papa che secondo i teologi e canonisti egli poteva concedere simili dispense, rispose che molti di essi erano stati adulatori dei papi (Arco, 3 agosto 1566, loc. cit.). Nessuna dispensa era concessa senza l’attestazione del vescovo (* Avviso del 5 marzo 1569, Urb. 101,1, p. 34, Biblioteca Vaticana). Cfr. Schwarz, Briefwechsel I, 63, 72.