Pio Vel’ Inquisizione. 201 stificò questo provvedimento dicendo che voleva facilitare un più rapido disbrigo dei processi pendenti presso il Santo Uffizio e che i nove membri della passata commissióne erano stati troppo implicati in altri negozi: valere del resto anche per la nuova commissione la prescrizione di Pio IV, che l’accordo di anche soli due dei suoi membri desse forza giuridica a un deliberato.1 Circa la metà di febbraio 1566 temevasi a Roma che riguardo all’inquisizione il nuovo papa si metterebbe sulla via di Paolo IV, specialmente perchè il fiscale del tribunale della fede aveva dovuto andare ad abitare in Vaticano e teneva lunghe consultazioni col capo della Chiesa.2 Allora in realtà il pontefice, seguendo l’esempio di Paolo IV, tornò a prendere parte di frequente alle .sedute dell’inquisizione, mentre nei suoi decreti su faccende del tribunale della fede egli segue da presso il modello di papa Carafa.3 Un decreto del 28 luglio 1569, secondo il quale un accusato, una volta che sia convinto d’eresia o sia confesso, deve mercè la tortura venir costretto a ulteriori confessioni, si appella espressamente a Paolo IV.4 Quando stabilisce che tutto il deciso nelle sedute dell’inquisizione deve procedere sotto il nome dei cardinali inquisitori anche se si fondi su comando pontificio,5 quando ancora dispone che il partecipare a provvedimenti del tribunale della fede non porti con sè irregolarità alcuna,6 o che l’eresia ha come conseguenza la perdita immediata di ogni prebenda ecclesiastica, " Pio V si attiene verbalmente a editti di Paolo IV. Semplicemente un ulteriore sviluppo di pensieri del papa Carafa è l’editto di Pio V 1568 gli * Avvisi di Roma (XJrb. 10J,0, p. 484, Biblioteca Vaticana) riferiscono che anche Borromeo doveva venir chiamato all’inquisizione. Santori fu nominato consultore aU’Inquisizione : vedine gli * appunti sulla sua udienza presso il papa del 5 febbraio 1566, Archivio segreto pontificio Arni. LII, 17 e la sua Autobiografia XII, 340. Diventò Commissarius generali» Inqnisitionis nel 1566 Arcangelus Blandi», eplsc. Theanensis ; Previa, Arm. 29, t. 22Jf, p. Tb, Archivio segreto pontificio. Sull’importanza del Gambara per l’inquisizione cfr. Ai.bèki II 4. 186 ; Corresp. dipi. II, 76. 1 Motuproprio Cum felicis (senza data), Bull. Rem. VII, 502. 5 * Cusano, 16 febbraio 1566, Archivio di Stato in Vienna. 3 II contrapposto con Pio IV si mostra nei decreti da me pubblicati anche nella forma meramente esteriore. Mentre quelli emanati sotto Pio IV figurano tutti sotto il nome degli inquisitori, dei 14 sotto Pio V 7 portano in fronte il nome del papa; vedi Pastok, Delcrete 28. * Ibid. 31. Diana 580. 5 Decreto del 14 marzo 1568, presso Pastok loc. cit. 29; concorda letteralmente con quello Idei 28 maggio 1556 di Paolo IV ; ibid. 19. 0 Decreto del 9 dicembre 1567, ibid. 30 ; cfr. decreto di Paolo IV del 29 aprile 1557, ibid. 21. 7 II relativo decreto di Paolo IV del 17 giugno 1556, ibid. 19 (presso Diana 178 colla data del 18 luglio 1556) fu rinnovato da Pio V (Diana 579 ; cfr. Pastor toc. cit. 23, n. 2).