160 Pio V. 1566-1572. Capitolo 2 g. del concilio di riservarsi parte delle entrate nella collazione d’un benefìcio.1 Fuori di Roma la simonia confidenziale era, a quanto pare, molto diffusa specialmente nei Paesi Bassi; perciò fin dai 1568 fu dalla Sede apostolica indirizzato a quei vescovi un severo ammonimento.2 I divieti delle confidenze come specialmente la restrizione della libertà di rinunzia chiusero alla Camera Apostolica una copiosa fonte d’entrate e importarono per le finanze pontificie un grave colpo. Ma per quante volte pure si consigliasse al papa che per sollevare la sua penuria pecuniaria tornasse a permettere i re gressi,3 non ci fu modo di indurcelo. Gli fu fatta una volta l’osservazione che il suo rigore nella collazione dei benefizi era la ruina della Curia, ma egli rispose esser meglio che ruinasse la Curia anziché il servizio di Dio e l’esistenza della cristianità. Spesso le confidenze erano un artifizio per alienare beni ecclesiastici dal loro scopo originario; il benefizio veniva dato in custodia sotto la condizione che i frutti andassero nelle mani di un laico.4 E di tali artifizi ve n’erano molti. In questi ultimi tempi, tale il lamento d’una bolla di Pio V, in questi ultimi tempi le donazioni con beni di Chiesa anche a laici hanno preso siffattamente il sopravvento, che a poco a poco il possesso migliore è consumato da estranei; ciò che fu destinato per mantenere e formare i ministri della Chiesa, per fondare seminarii, per aiutare poveri e ammalati, per costruire chiese, per restaurare edifici cadenti, per educare pii e dotti uomini; tutto ciò venivano appropriandosi numerosi laici.5 Naturalmente era impossibile eliminare d’un colpo questo malanno assai esteso e dalle profonde radici, ma Pio V prese una serie di provvedimenti particolari, che lo limitarono e ne impedirono l’allargamento.6 Di speciale importanza è una costituzione di Pio V sulla vendita di luoghi e territorii dello Stato pontificio.7 Leggiamo in essa : 1 II 1° giugno 1570, Bull. lìom. VII, 827 ; cfr. Cune. Trio. sess. 24, de ref. c. 14. 2 Agli arcivescovi di Malines, Candirai e Utreclit, ai vescovi di Bois-le-duc, Ypres, Middelburg, Haarlem, Tournai, Arras, Saint-Omer e Naniur, 5 luglio 1568, presso Goubatj 91 s. * Lettera del 16 novembre 1566, presso Laderchi 1566, n. 59. * Avvisi di Roma del 19 aprile 1570 e 25 luglio 1571, Uri). 10J/1, ip. 267b ; 1042, p. 95. Biblioteca Vaticana. ■* Bull. Rom. VII, 755. ! 5 Bolla del 9 settembre 1568, ibid. 709. 0 Revoca di certi privilegi dei ministri della Curia ecc., ibid. ; tutela dei diritti -della Camera Apostolica sull’eajedirà di ecclesiastici : editto del 5 gennaio 1568, ibid. 646. In controversie su prebende i frutti debbono deporsi presso sicura persona designata dal giudice : breve del 30 marzo 1568, ibid. 663. Durante la vacanza dei vescovadi tutti i benefizi sono riservati al papa : breve del 9 marzo 1568, ibid. 659. 7 Bolla del 29 marzo 1567, ibid. 560 s.