Pio V e il pericolo turco. 511 quali profonde radici vi aveva gettato l’attaccamento a quelle forme del culto, che da tempi immemorabili erano ritenute come sacro retaggio dell’antichità, e che nulla poteva impedire la riunione con Roma quanto il sospetto che i papi movessero per eliminare quei riti. Pio V proibì perciò espressamente ciò che in singoli casi parecchi dei suoi antecessori, legati pontifici o il penitenziere maggiore avevano permesso; che cioè preti greci celebrassero nel rito latino o sacerdoti latini in quello greco1 essendo ciò contro l’antica costituzione della Chiesa cattolica e contro i decreti dei santi padri.2 Fa testimonianza del suo amore per i popoli slavi il suo ordine di mandare a studiare a Roma 12 giovani di stirpe illirica, perchè vi fossero educati al sacerdozio.® 9. Pio V come campione della cristianità contro l’IsIam. La santa lega, la vittoria navale di Lepanto. La morte del papa. <*• Da nessun’altra cosa Pio V rifuggiva quanto dal prendere le armi : fu un singolare destino, che .proprio a lui fosse riservato di doversi occupare assai spesso di affari guerreschi. Ve lo costrinsero dapprima i torbidi dello stato pontificio, poi l’oppressione dei cattolici francesi per opera degli ugonotti e in fine il pericolo imminente dei Turchi. Il prevenire questo pericolo è stato per Pio durante tutto il suo pontificato un oggetto capitale delle sue cure e dei suoi sforzi. In questo egli si lasciò guidare fin dal principio dal giusto concetto che successi decisivi si potevano conseguire non con attacchi delle singole potenze, ma solo colla loro unione in una lega. Sul bel principio del suo governo Pio V scrisse in questo senso a Filippo II; anche di fronte all’ambasciatore imperiale già allora parlò del suo disegno di creare una lega dei principi cristiani 1 « ne deinceps presbyteri graeci, praecipuae uxorati, latino more, vel latini graeco ritn... missas et alia divina officia celebrare vel celebrari facete prae-sumant». Breve del 20 agosto 1566, Bull. B,om. VII, 473, Collectio Ladensis II, 450. 2 « hoc ab antiquo catholicae Ecclesiae instituto et SS. Patrumi decretis 'deviare considerantes» (Coll. Lac. loc. cit.). Cfr. Gregor. Magno ad Agostino (Ep. 61 n. 3, Mione, Patr. Lat. LXXVII. 1187 = can. 10 dist. 12) ; Leone IX «1 patriarca Michele (Ep. 100, n. 29, ibid. CXLIII, 764). 3 * Avviso di Roma del 14 giugno 1567, Uri). 10!f0, p. 406, Biblioteca Vaticana. ,