La residenza. 149 ciale fatto a Milano nel 1569 dal Cardinal Borromeo, che come il celebrato nel 1565 sotto Pio IV fu confermato con un breve da Pio V.1 Un altro punto che Pio V metteva in rilievo coi vescovi era ciò che fino allora era stato inculcato dal concilio come dagli ultimi papi senza grande effetto, vale a dire l’obbligo sia di dimorare essi stessi personalmente presso il loro gregge sia di esigere altrettanto dai preti in cura d’anime. Un grande passo per l’attuazione finale di questa importante esigenza era avvenuto allorché con una serie di disposizioni Pio V fece grandemente disamorare del loro abituale luogo di rifugio, l’eterna città, i prelati e preti obbligati alla residenza.2 Un altro editto tolse ai dimentichi del dovere gli ultimi nascondigli e rifugi, che il concilio aveva tuttavia dovuto loro lasciare. In casi cioè, nei quali non fosse sufficiente l’autorità vescovile, i vescovi ricevettero la facoltà di procedere come rappresentanti della Sede apostolica e per quanto riguardava la residenza non davasi appello dalla loro sentenza nè dovevano più valere precedenti dispense pontificie.3 A queste disposizioni di carattere generale seguirono poi particolari avvisi papali ai singoli vescovi. Così Pio V subito dopo l’ascensione al trono intimò in un apposito breve al vescovo di Verona di eseguire finalmente anche con mezzi coercitivi il decreto del concilio sulla residenza, avendo sentito che in proposito a Verona si era piuttosto trascurati.4 All’arcivescovo di Candia, che dei suoi nove suffra- atti in app. al t. XXXVI di Mansi, Paris. 1882, 289), sulla conferma del concilio di Milano 1566, n. 51, di quel di Valencia 1567, n. 268. Sul sinodo di Salerno v. sopra, p. 148, n. 1, su quel di Manfredonia 1567 cfr. Torne, Pi. Gallio 42 s. Sul sinodo di Costanza 1567 cfr. Ltìtolf in Kathol. Sohweizerhlatter X (1894), 453 ss. ; Sambeth in Freiburg DiòzesanarcMv XXI (1890), 50 ss. * « Die veneri» 28 maii [1568] in sero reversus fuit ad Urbem rev. cardinalis Moronus, qui vi sitavi t ecelesiam suam Mutinensem et fuerat in concilio synodali sive provinciali facto per rev. dominum et protectorem meum cardinaleni Urbinatensem in civitate Ravennatensi » (Firmantjs, Diarium, p. 240t> Archivio segreto pontificio). Un * Avviso di Roma del 20 dicembre 1567, Urb. 1040, p. 164b, notifica che dopo la quaresima i cardinali (Morone, Farnese, Sforza) partirebbero per le loro chiese a tenervi sinodi provinciali. Biblioteca Vaticana. 1 Brevi del 6 giugno 1566 e 12 maggio 1570, Bull. Rom. VII, 458, 859. L’ultimo breve corregge alcuni decreti del sinodo, come avvenne anche, per breve del 4 novembre 1567, pel sinodo di Valencia (ibid. 631). Cfr. i decreti sui sinedi di Reims del 27 ottobre 1566 e su quello di Valencia dell’ll novembre 1567 in Pogiani Epist. I, 393, 442. 2 Cfr. sopra p. 130. 3 Bolla dell’8 luglio 1568, Bull. Rom. VII, 683 ss. ; cfr. * Bandi V. 11, p. 94, Archivio segreto pontificio. Circa un monitorio generale minacciante la perdita delle prebende ai vescovi e parroci non residenti, v. * Avviso di Roma del 3 aprile 1568, Urb. 1040, p. 496, Biblioteca Vaticana. Tutti dovevano portarsi alle loro residenze; coloro che volevano dimettersi dovevano rinunziare alle rendite precedenti. * Avviso del 28 agosto 1568, ibid. 565ti. 4 * Breve del 14 marzo 1566, Brevia, Arra. 44, t. 12, n. 36, Archivio segreto pontificio.