154 Pio V. 1566-1572. Capitolo 2 g. popolo.1 Eguale esortazione mandò ad Avignone, dove l’eresia minacciava di pigliare sempre maggior piede.- Con speciale sollecitudine Pio V vigilava su tutto ciò che si riferisse alla celebrazione del culto divino. Erasi formato a Roma l’abuso di deturpare le chiese e loro portici con costruzioni d’ogni sorta, di disporre ad uso d’abitazione spazi accessorii entro le chiese, d’aprire finestre guardanti dalle case vicine neH’interno delle chiese. Con un editto del Cardinal vicario Savelli ai 28 di novembre nel 1566 fu ordinato di togliere tuttociò entro il termine di 14 giorni : doveva cessare anche l’uso di seppellire morti sotto il pavimento della chiesa.3 I romani d’allora poi erano tutt’altro che rigidi quanto al contegno da tenersi nelle chiese e nel culto divino * e Pio V dovette con una bolla inculcare in ispecie ciò che del resto presso i cristiani fedeli è cosa che si intende da sè, vale a dire d’entrare in chiesa con modestia e devozione, di parlarvi piano e di attendervi alla preghiera, di piegare il ginocchio dinanzi al SS. Sacramento. A giudicare da tin altro divieto della bolla, arrivavasi non di rado a grida, liti ed atti di violenza nelle chiese: donne di spesso molto dubbia fama vi si facevano fare la corte dai loro ammiratori fra i cicalecci e risa, mendicanti infastidivano i devoti durante le funzioni e la predica: i tribunali usavano al loro scopo gli ambienti della chiesa.5 Le dispute ad es., colle quali i giudici che entravano in carica dovevano dar prova della loro capacità, solevano aver luogo nella chiesa di S. Eustachio.0 I giorni festivi erano variamente profanati mediante lavoro servile, mercati, ecc.7 Anzi fino allora dalla vigilia d’Ognissanti in poi la chiesa di S. Maria ad Martyres, l’antico Pantheon, era rimasta aperta tutta la notte per l’acquisto d’un’in-dulgenza dando luogo a gravi trascorsi.8 Anche in precedenza le autorità ecclesiastiche e civili avevano già emanato prescrizioni contro la profanazione della casa di Dio,9 ma nessuno vi si oppose con tanta risolutezza e sotto minaccia di sì gravi pene come Pio V,10 il quale trovò un potente aiuto nell’attività degli Ordini 1 « Omnibus viribus ac diligentia eniti delies, ut instituendorum in tua dioe-cesi puerorum ... quam maximam curam suscipias ». Al vescovo di Ajaccio 4 piaggio 1569, presso Goubau 17S. 2 18 maggio 1569, ibid. 179. s Ladekchi 1566, n 68. * Cfr. Tacchi Venturi I. 177 ss. s Bolla del 1° aprile 1566. Bull. Rom. VII. 435 s. « * Strozzi, 21 dicembre 1566, Archivio di Stato in Vienna. Laderchi 1566, n. 66. ? Bull. Rom. VII, 436. * Avviso di Roma del 2 novembre 1566, Urb. IO4O, p. 315, Bibliotèca Vaticana. 8 Laderchi 1566, n 65. * Avviso di Roma loc. cit. 0 Tacciti Venturi I. 1S4. !» Nella citata bolla