298 Pio V. 1566-1572. Capitolo 4 b. di Filippo II. Nell’introduzione il papa dichiara che aveva creduto di dovere rispondere non perchè si reputasse obbligato a dar ragione ai principi civili del suo modo d’agire, ma per dimostrare al re ch’era stato tratto in inganno dalle relazioni di consiglieri, i quali volevano soltanto giustificare i loro abusi. Indi vengono esaminate le singole eccezioni e confutate come segue: anche se la bolla, solita, giusta antichissimo costume, a comparire il giovedì santo, da alcuni papi fu per l’addietro pubblicata soltanto in Roma, essa, come tutte le altre costituzioni universali, ha avuto sempre valore obbligatorio per tutta la cristianità. Ciò risulta anche dal suo tenore generale e dalla solennità della pubblicazione in uno dei più importanti giorni dell’anno ecclesiastico. Quindi tutti i cristiani di coscienza, alti e bassi, qualora avessero agito contro le prescrizioni della bolla, avevano chiesto assoluzione al papa. In tutte le indulgenze, giubilei, lettere confessionali ed anche nella Cruzada un tempo concessa al re di Spagna, la bolla è stata ricordata come obbligatoria. Non qualche volta, ma sempre, i vescovi avevano ricevuto l’ordine di pubblicarla. Ora avendo saputo che ciò s’ometteva in alcuni regni e che ivi agendo in contrario s’era incorso nelle pene stabilite dalla bolla, il papa da vigilante pastore aveva considerato suo dovere d’inculcarne la diffusione non solo in Ispagna, ma in tutti i paesi, persino in Germania, e di insistere perchè il clero in cura d’anime ne prendesse cognizione affinchè i confessori sapessero come dovessero comportarsi. Aggiunte alla bolla erano state fatte già da Martino V, Clemente VII e Paolo III a seconda che se n’era manifestata la necessità. In dati casi anche principi civili emanarono nuove leggi. Che se si fa appello a un diritto regio per l’assenso alla pubblicazione, va risposto che alla stessa guisa della predicazione della parola di Dio anche prescrizioni spirituali non possono essere vincolate al permesso dell’autorità civile: chiederlo è altrettanto indegno che illecito. La pubblicazione usitata sempre il giovedì santo non s’è potuta differire fino all’arrivo dei richiami del papa trasmessi a Madrid dal Requesens : erano poi passati già quattro mesi senza che il governo di Spagna vi avesse dato, risposta. Stavano nella bolla le prescrizioni su gabelle e dazi d’entrata perchè vi si era contravvenuto : li avevano cioè imposti anche persone che non n’avevano alcun diritto oppure venivano richiesti da persone che n’erano per legge libere, come ad es. da ecclesiastici e da persone per le quali non esisteva alcun titolo giuridico. Con ciò non si proibisce affatto ai legittimi principi di riscuotere dai loro sudditi imposte eque e sopportabili. Se nella bolla furono vietate in generale senz’altra spiegazione nuove imposte, ne fu ragione che non era necessaria spiegazione alcuna : di fatto quando trattasi di dazi d’entrata non ne fu mai data alcuna perchè le cose in proposito erano già da tempo regolate dalle leggi ecclesiastiche.