182 Pio V. 1566-1572. Capitolo 2 i. Un brutto malanno per tutta la Chiesa erano i monaci, che sotto il pretesto d’aver pronunziato i voti religiosi solo per paura o ancora ragazzi, senza ben sapere quel che si facevano, con permesse orrettizio della Penitenzieria gettavano l’abito della religione e s’introducevano nei posti di cura d’anime. L’Italia era piena di tal gente, che fornì all’eresia i più abili predicatori.1 Il concilio aveva opposto una diga a questo nefasto movimento rendendo difficile l’uscita dagli Ordini e dichiarando per l’avvenire invalidi tutti i voti religiosi fatti avanti il 16° anno d’età. Il papa andò più avanti su questa via esigendo anzi per parecchi Ordini l’età di 19 anni come condizione per la professione religiosa.3 Già Paolo IV e Pio IV avevano emanato disposizioni contro i monaci, che vivevano fuori dei conventi ed al suo successore non rimaneva che d’applicarle, ciò che Pio V cominciò fin dai primi mesi del suo governo.4 Egli eliminò inoltre un abuso, che aveva in vario modo offerto occasione all’apostasia dalla vita religiosa. Bene spesso dei monaci, sotto il pretesto di arrivare a più alta perfezione, passavano in un altro Ordine, vi ottenevano facilmente la licenza di vivere fuori del convento e davansi poi ad una vita errante o gettavano anche l’abito religioso. Il concilio di Trento s’era già opposto a questo disordine, ma parecchi superiori d’Ordini, sulla base di pretesi privilegi, accoglievano tuttavia simili monaci usciti dai loro conventi. Pio V pose fine alla cosa dichiarando invalidi tutti quei privilegi.5 Per i monasteri femminili i deliberati di Trento oltre alla libertà dell’ingresso nell’Ordine avevano fortemente insistito in ispecie sulla clausura, in virtù della quale nessuna monaca, emessi i voti, poteva lasciare il monastero e nessun estraneo entrarvi senza licenza vescovile. Pio V inasprì la legge sotto l’uno e l’altro rispetto, dichiarando che la clausura doveva stabilirsi anche se non fosse prevista nelle regole o non osservata da tempo immemorabile.11 Furono ancora Borromeo e Ormaneto quelli, che avevano domandato questa bolla.7 Un altro editto8 dichiarò che cadevano 1 Ofr. sotto, p. 205 s. 2 Sess. 25. (le reg. et mon. c. 15 e 19. 3 Bull. Rudi. VII. 692, § 5 (per i Conventuali), 825. § 23 (pei Serviti; i giovani sotto i 15 anni vanno rinviati dai conventi alle loro case) 4 * Avvisi di Roma del 23 marzo e 8 dicembre 1566, Urb. JO'/O, p. 197b, 337'), Biblioteca Vaticana. s Bolla del 14 ottobre 1569, Bull. Rotti. VII, 783 ss., pubblicata il 2 dicembre 1569. * Avviso di Roma del 3 dicembre 1569, Urb. 10)1, 193b, Biblioteca Vaticana. « Bolla del 29 maggio 1566. Bull, Rom. VII. 447. Cfr. * Avviso di Roma del 25 maggio 1566, Uri. 10Jt0, p. 231b, Biblioteca Vaticana. i Bascapé 1. 2, s. 1. p. 26. 8 Del 24 gennaio 1570, Bull, Rom. VII, 80S ; cfr. 450. Circa una nuova bolla sulla clausura riferisce * B. Pia ai 29 di aprile del 1570. Archivio Gonzaga In Mantova.