XIII. — II fondo Commendale dovrà mantenersi, e rimaner vincolato per il valore medesimo di sua prima costituzione in commenda, ed in caso di reversione, miglioramenti di qualunque genere, che si verificassero nel fondo suddetto, non formeranno aumento da cedere a benefizio dell’ Ordine, ma rimarrà tale aumento a libera disposizione del proprietario. XIV. — Nel caso di estinzione della linea, o linee invitate, se avvenga che F ultimo investito e Possessore della Commenda abbia delle figlie superstiti legittime, e naturali, 1’ esistenza di queste non sospenderà la revisione dei fondi Commendali all’ Ordine, ma le dette figlie avranno diritto loro vita naturai durante, e col Gius accrescendi al godimento dei frutti, che verranno loro corrisposti al ragguaglio del tre per cento sull’ importare del Capitale costituito originariamente in Commenda. XV. — È vietata la cessione delle Commende agli ulteriori chiamati, in favore dei quali si apra la successione in Commenda. XVI. — I Beni Stabili esistenti nel Gran - Ducato già sottoposti a Commenda, e quindi sciolti da ogni vincolo per effetto delle Disposizioni del cessato Governo, rimangono nel loro stato di libertà, e nel caso che i Possessori di Essi antichi Commendatari, o chiamati alla Commenda si determinassero di assumerne il titolo, ciò dovrà eseguirsi per mezzo di nuovo Atto di Fondazione, il quale non si retro-trarrà giammai nei suoi effetti, e per verun rapporto al tempo passato. XVIII. — Nonostante il seguito svincolamento delle Commende Patronali, quelli individui, che vestirono formalmente l’Abito col titolo di dette Commende, continueranno a ritenere la Croce ed il grado respettivo di Cavaliere in conformità del precedente Motuproprio de’ 15 Aprile 1815. XIX. — Le Commende, che coll’ andare del tempo venissero a ricadere formeranno Patrimonio dell’ Ordine da amministrarsi, ed erogarsi in vantaggio del-1’ Ordine stesso secondo le ulteriori Nostre determinazioni. XX. — Resta intanto sospeso lo Stabilimento della Carovana, come pure non sarà luogo per ora alle Commende di anzianità, le quali avevano relazione al servizio che doveva rendersi dai Cavalieri. XXI. — Su tali articoli in quanto hanno rapporto al servizio da prestarsi nel tempo avvenire, ed ai nuovi titoli che potessero resultarne, ci riserviamo di procedere a disposizioni ulteriori, avute in vista le circostanze, ed il futuro stato economico dell’ Ordine. X 322 )(