fiducia che ne avessero il delicato incarico dell’amministrazione con istruzioni precise e inderogabili. Così venne creato anzitutto (1564) il “ Conservatore Generale „ , una delle gran croci capitolari da eleggersi ogni triennio, il quale come procuratore del pubblico erario doveva tenere “ diligente cura „ di tutti i beni dell’ Ordine ; poi furono creati : un sovrintendente, un commissario del Convento, dei ricevitori, un tesoriere generale, un cassiere, cinque revisori del Tesoro, un Consiglio del-l’Ordine e un Auditore dell’ Ordine. *ì Come abbiamo detto, per la cura e per la vigilanza dei più alti interessi della “ Religione „ fu istituito dal granduca Cosimo I un Tribunale Supremo altrimenti detto il “ Consiglio dei Dodici „ perchè formato da dodici persone, cioè dal Gran Maestro o dal suo Luogotenente, dalle dignità maggiori, dai priori e bali delle provincie, dal priore della Chiesa e da quei cavalieri che fossero deputati a tal uopo dal Gran Maestro o dal Capitolo Generale. L’intervento dello stesso Gran Maestro dimostra 1’ importanza somma di siffatto tribunale che ebbe autorità molto ampia giacché, fra le molte altre incombenze, spettava a questo il regolamento dell’economia, il riconoscere ed esaminare le prove dei pretendenti l’abito o di coloro che aspiravano a fondar commende, il decidere nelle cause civili riguardanti le medesime commende ed in tutte le cause criminali dei Cavalieri tanto secolari come ecclesiastici (1). Sen- (1) Vedi: Statuti di Santo Stefano, titoli Vili e XVII; Bolla Pontificia “ Al-titudo „. X 33 X 5. — Cavalieri di Sante Stefane