creando di nuovo, tutte infine armonicamente plasmando e adattando al suo nuovo Istituto. *1 Sennonché, coll’ andare del tempo, aumentando considerevolmente il numero dei Cavalieri, manifestandosi una naturale evoluzione di spiriti e di costumi, complicandosi e facendosi sempre più delicata l’amministrazione del Tesoro Stefaniano, in modo da esigere nuovi e proporzionati provvedimenti, fu necessario che i successori di Cosimo aggiungessero alle prime altre congrue costituzioni, e che le une e le altre divenissero pubbliche per mezzo della stampa assicurandone maggiormente l’osservanza. Perciò, il Gran Maestro Ferdinando I dopo di avere inteso il parere del Consiglio dei Dodici e dopo di avere fatto pubblicare ed approvare nel Capitolo Generale dell’ anno 1590 le leggi e le costituzioni tutte fino ad allora emanate, volle che fossero date alle stampe come infatti fece nell’ anno 1595 col titolo : “ Statuti e Costituzioni dei Cavalieri di Santo Stefano „ (1). Più tardi, ossia nel-P anno 1665, regnando in Toscana Ferdinando II dei Medici, ne venne (1) Dice, infatti, il proemio che leggesi in principio d’essi: “Ferdinando Medici, per grazia di Dio Gran Duca di Toscana Terzo, di Firenze, e di Siena Quarto, Signore dell’ Isola del Giglio, di Porto Ferrajo nell’ Elba, di Castiglione della Pescaia, ecc. e Terzo Gran Maestro dell’ Ordine, e Milizia de’ Cavalieri di S. Stefano Papa e Martire. Come nessuna legge temporale e positiva fu mai da principio così ben ordinata, che gli accidenti e progresso del tempo non abbiano apportato necessità di dichiarazione, correzioni o estensioni di essa, così quantunque il Serenissimo Gran Duca COSIMO Nostro Signore, e Padre, che sia in Gloria, con molta provvidenza constituisse e ordinasse gli stabilimenti e Capitoli de’ Cavalieri di Santo Stefano Papa e Martire, con autorità della Sede Apostolica, dopo l’erezione, dotazione, e fondazione di dett’ Ordine da lui fatto, nondimeno molti di essi Capitoli e Sabilimenti hanno avuto bisogno d’Interpretazioni, le quali sono seguite per i Capitoli Generali fatti dipoi, e l’auinento, che Dio grazia ha ricevuto, e riceve 1’ instituzione di detti Cavalieri, ed Ordine loro, ha mostro che molti casi erano ommessi e per le Constituzioni non decisi : Però X 46 x