Dal granduca Cosimo I dei Medici furono stabilite nel seguente modo : “ Vogliamo ed ordiniamo che dalle pecunie del Tesoro al Gran Contestabile si paghi ogni volta che sarà in spedizione ed impresa di guerra, a ragione di scudi 300 1’ anno, e fuori di spedizione scudi 100 ogni anno e le spese nel Convento per se e tre serventi ogni volta che sarà nel Convento. All’ Ammiraglio scudi 200, in ogni tempo e le spese in Convento o in Galera, con tre serventi. Al Priore, in ogni tempo, scudi 100, e le spese in Convento con tre serventi. Al Gran Cancelliere, in L’ antico arsenale pisano nelle sue attuali condizioni ogni tempo, scudi 100, e le spese nel Convento, con due serventi. Al Tesoriere, Conservadore Generale, e Buon’ huomo dello Spedale, scudi 100 a ciascuno di loro in ogni tempo, e le spese per due serventi, nel Convento ; e fuor di Convento non habbiano a conseguire altro che lo stipendio. Al Commendatore Maggiore quando sarà in Convento, le spese solamente per sè e per quattro serventi senza stipendio. E quanto agli altri Ministri ed Uffiziali del Convento, non graduati, debba il Consiglio ordinar loro il salario condegno alle loro fatiche ed ufìzio non potendo passare scudi 5 il mese (salvo sempre il disposto del cap. XVI del titolo della Chiesa, quanto a’ due Buon’huomini della Chiesa) X 85 X