Decimosettimo. — Invigilerà perche i Cavalieri e 1’ Equipaggio ni assista esattamente, e con la reuerenza douuta. Decimottauo. — In caso di mancanza punirà quelli, che sono sotto la sua giurisdizione, e per il restante dell’ Equipaggio domanderà al Capitano del Vascello, che sieno puniti e concerterà con esso lui la pena da darli, secondo la grauezza del delitto, e circostanza de’ casi. Decimonono. — Il Primo Capitano invigilerà ancora, acciocché i Carouanisti si portino in tutte l’occasioni ueramente da Caualieri Cristiani, confermandosi con esattezza agl’ ordini di S. M.tà al quale faranno al ritorno di ciaschedun viaggio una relazione esatta della maniera, che ciaschedun Cau.re Carouanista si sarà portato, durante il uiaggio sia per quello riguarda la nostra Santa Religione, sia per 1’ applicazione a studi, che all’ esattezza al seruizio della naue, ad effetto che S. M.tà possa ricompensarli, ò punirli, secondo che se la saranno per loro medesimi meritata. Vigesimo. — I presenti ordini saranno comunicati al Consiglio del Suo Ordine di S. Stefano, ad effetto che possa dare l’istruzioni opportune ai Cau.ri clic s’ imbarcheranno ne sopradetti vascelli e parimente saranno comunicati al Comandante de med.mi vascelli di S. M.ta Cau.re Acton, ad effetto che per la sua parte dia pure 1’ istruzioni opportune. Tale essendo la uolontà di S. M.tà Imperiale. Fatto in Firenze li 5 giugno 1750 S. C.e Il Conte di Richecourt Ippoliti. XXXI. Motuproprio di Ferdinando III di Lorena, Imperatore e Granduca di Toscana, col quale restaura V insigne Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. A. S. P.; Arch. Stef., n.o 4594, inserto n.o 35. (In data 22 dicembre 1817). Ferdinando Terzo — per grazia di Dio — Principe Imperiale d’Austria — Principe Reale d’ Ungheria e di Boemia — Arciduca d’Austria — Granduca di Toscana, ecc. ecc. )( 319 )(