della legge 12 giugno 1908 N. 185, tenuta ferma la sospensione, perchè il permesso di continuare i lavori, sebbene l’edificio sia stato spogliato di ogni carattere monumentale, potrebbe sembrare una ratifica di ciò eh’ è stato fatto, o piuttosto disfatto. Solo a condizione che fosse ritrovato lo stemma della famiglia Bevilacqua-Lazise venduto ad un antiquario di Verona e da questo rivenduto ad uno sconosciuto, si avrebbe potuto concedere la continuazione dei lavori, per vedere se in questo modo fosse dato di riaverlo ; ma ciò non è stato possibile, e l’edificio restava senza nulla di ciò che 1’ aveva fatto dichiarare monumentale, per cui 1’ Ufficio propose al Ministero di disinteressarsene, aspettando l’esito del processo, il quale fu di assoluzione, quantunque fosse stato manomesso un edificio iscritto tra i monumentali, contro l’art. 10 della legge 12 giugno 1902 N. 185 e l’art. 126 del Regolamento 17 luglio 1904 N. 431, ritenendo sufficiente la sola difesa che 1’ imputato aveva opposta, ch’egli ignorava, cioè, che 1’ edificio da lui posseduto fosse monumentale. Qui il giudice non ammise, come ammise pure in altri casi, che la monumentalità potesse essere provata col mezzo di periti presunti per caratteri esterni, confermata da pubblici elenchi, ma dichiarò indispensabile la intimazione diretta al proprietario. A queste oscillazioni della giurisprudenza, la legge vecchia è stata sacrificata ; adesso è necessaria infatti la intimazione diretta pei proprietari privati, non però per gli Enti morali che sanno essere soggetti a tutela dello Stato, e per i quali d’altronde è consacrato il principio generale dell’inalienabilità degli oggetti d’arte. Altre disposizioni sono mutate, ma le oscillazioni della giurisprudenza no. STALLAGGIO DELLE VECCHIE. Il 3 luglio 1909 il R. Prefetto scrive che l’Amministrazione del Pio legato delle Case ha iniziato sino dal 1907 pratiche per alienare lo Stallaggio delle Vecchie, ma le pratiche allora andarono a monte. Adesso 1’ Amministrazione torna ad insistere per la vendita, sostenendo che le parti interne del fabbricato di ragione del Pio Legato non hanno nulla di monumentale, mentre ad altri appartengono le parti esterne del palazzo, il quale ha qualche valore solo per la facciata. Il R. Prefetto domanda se l’edificio si trova veramente in queste condizioni, e se 1’ Opera pia può sperare di avere 1’ autorizzazione a vendere. L’ Ufficio, ritenendo la monumentalità dell’ edificio pel suo complesso, risponde di sì, a condizione che sieno nel contratto trasmessi agli acquirenti tutti gli obblighi nascenti dalla proprietà e possesso di un edificio monumentale, articoli 5, 6, 7, 13, 14, 29, 31, 34, 37 della legge 20 giugno 1908 N. 364, citati nelle notificazioni di importante interesse. VERA DA POZZO IN PIAZZA CISTERNA. Più addietro si è visto come fu mantenuta a posto la ghiera da pozzo del cortile dell’Albergo dell Accademia, che si voleva asportare e vendere. Pel puteale di Piazza Cisterna, il caso era diverso. Il Municipio voleva portarlo altrove per ragione d igiene. Su domanda dell’ Ufficio, la Commissione sostenne che il puteale di Piazza Cisterna doveva essere conservato al suo posto, e come ricordo storico, e come elemento pittorico, ritenendo che le ragioni igieniche, per le quali si chiede la rimozione, possano esser tolte di mezzo con una maggior sorveglianza per la pulizia. - 259 -