la Commissione provinciale approvò i lavori di ristauro, pei quali era stato chiesto il permesso, esprimendo il voto che la piccola porta del 1487, in marmo rosso, con superiore archivolto di tufo sia mantenuta a posto, e ringraziando il Sindaco che s’interpose per la conservazione. Casa in via Mustacelli n. 15 - ‘Demolizione - Iscrizione. - La Commissione provinciale, nella seduta del 28 febbraio 1907, considerato che il portone della casa in vicolo Mustacelli n. 15, non contiene alcun che di particolarmente notevole, nè per la lavorazione, nè per la materia, diede il voto che fosse messa in luce l’iscrizione trovata sotto l’intonaco, colla data 1630, e, purché fosse fatta la fotografia del portone, credette si potesse accordare la demolizione. Casa <73/zzaro S. ^Citale n. 3. — Informato che al proprietario si attribuiva l’intenzione di vendere un fregio del Farinati, rappresentante una cavalcata, che adorna la casa, 1’ Ufficio gli fece intimare la diffida di conservarlo a posto. Casa in via Leoncino n. 12. - Venne comunicato all’Ufficio, il 3 marzo 1910, che vennero in luce parecchi frammenti antichi e moderni; tra questi ultimi una lapide del 1783, che narra la caduta d’una ragazza pel beneplacito del Giove, che colà imperava, eh’ era Gio. Michele Sagromoso. Caduta morale o materiale? Bisogna tener conto che il linguaggio del settecento ha abissi inesplorati e inesplorabili. STAL DE LE ARCHE. Madonna donatellesca. Questione elegante. - Il compratore di questa caratteristica costruzione, inscritta nell’ elenco degli uffici monumentali, si era obbligato col contratto d’acquisto a conservarla qual’ era, e a chiedere per qualsiasi mutamento l’autorizzazione del Ministero. Invece non solo l’ha manomessa, ma l’ha spogliata addirittura di una Madonna col Bambino donatellesca in stucco, che stava sul pianerottolo della scala ; per cui 1’ Ufficio, coll’ approvazione del Ministero, chiese al Municipio di Verona, quale tutore naturale del patrimonio artistico della città, e garante della esecuzione del suo regolamento edilizio, di citare il compratore dello Stai delle Arche in Giudizio, e il Municipio ha di buon grado acconsentito. Bisogna notare che ciò succedeva prima della legge 12 giugno 1902 n. 185, quando vigeva la risoluzione sovrana austriaca 1 febbraio 1819, la quale in caso di vendita all’estero di un oggetto d’ arte, comminava l’ammenda del doppio del prezzo dell’ oggetto venduto. Siccome poi entro i confini degli antichi Stati erano rimaste in vigore le leggi che vi imperavano prima della loro unione in uno Stato solo, così la Risoluzione sovrana citata non aveva forza di legge che nel territorio dell’antico Regno lombardo veneto, e rispetto ad essa, Roma, Bologna, Firenze, Torino, Napoli, non formavano uno Stato solo, ma altrettanti Stati esteri. Se 1’ Italia politica era una, 1’ Italia, rispetto all’ arte antica, era divisa. Era uno zuccherino di consolazione per tutti i principi spodestati. Colla legge 12 giugno 1912 N. 85, quest’anomalia è cessata. 11 fatto è che la Madonna donatellesca era stata venduta per L. 750 a Venezia, cioè al-1’ interno, ad un antiquario, che il venditore naturalmente non conosceva, e il Municipio di Verona che aveva prima dato prova di tanta buona volontà, inaspettatamente annunciò che aveva rinunciato a presentare querela, perchè il venditore era venuto a componimento, pagando L. 15 di multa ! Secondo 1 Avvocatura erariale, che fu consultata dall’ Ufficio, se era legale 1’ azione del Municipio, che interveniva per far rispettare il suo regolamento edilizio, non sarebbe stato legale l’intervento del Governo, in nome della Risoluzione sovrana austriaca, se non nel caso che 1’ oggetto fosse stato venduto all’ estero, cioè fuori dei confini, in cui imperava la Risoluzione austriaca. - 257 - 17