interessati. Sulla spesa prevista di L. 1500, il Comune da L. 200, la Fabbriceria L. 83.18, 1’ Economato L. 1 50. CHIESA S. MARTINO DI SOCCHIEVE. Anche questa chiesa contiene affreschi sempre di F. da Tolmezzo firmati e datati ed è mal riparata con danno degli affreschi stessi. La spesa prevista per le riparazioni della chiesa è di L. 1 600 ; il Comune s’era impegnato con L. 200, 1’Economato per L. 150, la Fabbriceria per L. 33.18, il Ministero col resto, cioè L. 1216.82 ; ma quando il Comune fu invitato a cominciare i lavori, rispose che non aveva nemmeno la somma cui s’era impegnato. Nel Distretto di Cividale. MURA DI CIVIDALE. Sulla domanda del sig. Roselli di demolire un tratto di muro che comprende il torrione, baluardo veneto con stemmi, come si sono demoliti altri tratti di mura in passato, l’Ufficio ha scritto al R. Prefetto e al Sindaco che, trattandosi di avanzo monumentale, iscritto o no nell’ e-lenco, è sempre applicabile 1’ art. 1 1 della legge 12 giugno 1902 N. 1 85 (allora vigente) perchè, se con quell’ articolo è lasciata facoltà ai proprietari di far constatare dagli ufficiali del Governo, se l’avanzo monumentale meriti o no d’esser conservato, si deve supporre che la questione non sia già giudicata dall’ iscrizione nell’ elenco degli edificii meritevoli di tutela. L’Ufficio chiese il voto della Commissione provinciale, che fu contrario alla domanda del sig. Roselli. Poiché del torrione baluardo veneto è proprietario il sig. Roselli suddetto, al quale fu intimata la notificazione d importante interesse, ma del muro di cinta deve considerarsi proprietario il Comune, l’Ufficio si rivolse a quest’ ultimo per le riparazioni opportune, e per la ricomposizione del leone di S. Marco, che fu spezzato. Il Consiglio comunale ha autorizzato dopo il Sindaco a convenire in giudizio i signori Musan dott. Ambrogio, Paolo e Giovanni fu Giovanni, per aver demolito una parte delle antiche mura e per essere condannati alla ricostruzione. Colla stessa deliberazione però il Comune autorizzava il Sindaco a transigere. TORRE D’ASQUINO DA VARMO. Sul ricorso del sig. Ruggero dalla Torre proprietario, contro l’elevazione della casa attigua, che altera la visione del monumento, la Commissione provinciale non credette che fosse il caso di applicare 1 art. 14 della legge 20 giugno 1909 N. 164, a tutela degli ambienti monumentali. MUSEO. Nell’ agosto 1902 l’Ufficio ha dovuto occuparsi dei danni causati dal terremoto alla facciata del Museo; compilando anche una perizia di L. 2704, senza assicurare però la sorveglianza dei lavori, non avendo personale tecnico disponibile. Per la stessa ragione a cura del Genio civile, fu eretto un muro per segregare il Museo dalla proprietà contigua. - 208 -