La bolla elettiva del pontefice del 15 novembre 1621. 91 Nuova è la disposizione che nessuno possa dare a se stesso il proprio voto,1 giacché finora l’autoelezione era lecita, almeno nella posteriore dichiarazione di accesso.2 Se un candidato ha raccolto i due terzi dei voti e non più, bisogna accertarsi ch’egli non abbia dato il voto a se stesso. Se risulta che la maggioranza di due terzi è stata raggiunta o superata da più d’uno e il numero dei voti è eguale, nessuno è eletto; se invece il numero dei voti non è pari, riesce eletto colui che ha raccolto il numero maggiore.3 Prima di gettare la loro scheda nel calice, gli elettori dovi anno giurare d’aver eletto colui che credettero di dover eleggere innanzi a Dio;4 con tale giuramento si volle combattere l’abuso, manifestatosi in certi conclavi, nei quali un certo numero di voti venne attribuito a singoli cardinali honoris causa.5 il segreto del voto, senza escludere tuttavia la possibilità del controllo per certi casi, dipendeva naturalmente dalla conformazione della scheda: la scheda non doveva tradire il nome dell'elettore, e tuttavia doveva essere possibile di accertare se qualcuno non avesse dato il proprio voto a se stesso, ovvero se nella successiva accessione non avesse dato il voto per due volte allo stesso cardinale. Perciò l’elettore doveva scrivere in alto sulla scheda il proprio nome e in fondo un numero con un motto, per esempio un detto della Sacra Scrittura. La scheda veniva piegata sotto e sopra in modo che il nome e il motto cadevano sotto le pieghe che venivano suggellate. Nel mezzo della scheda l’elettore doveva tracciare con scrittura possibilmente alterata il nome dell’eletto. Tutto il resto che stava sulla scheda doveva essere stampato o, se ciò non era possibile, scritto dalla stessa mano. I cardinali dovevano riempire la scheda su speciali tavolini separati, in modo che nessuno vedesse quello che veniva scritto.® Gregorio XV preferì di non abolire la dichiarazione di posteriore accessione al voto, perché favoriva un più rapido accordo. Siccome però l’usanza finora in vigore, di esprimersi in essa pubblicamente, avrebbe di nuovo spalancata la porta all’influenza dei 1 § 2, Pulì. XII 620. *11. Singer, Il c. «Quìa frequentar ». Zeitschr. iìer Savigntj-Stijtung !<‘r h’rrhtxgrxrh. XXXVII, Kan. Al>l. VI, p. II SS., 52 ilcil cstratto. Cfr. la presente opera VI 15. Il qui sopra citato abbozzo ultrasevero aveva voluto imporre l’autoelezione perfino come doverosa, quando mancasse un solo voto. 11 passo citato in sunto dal Wahrmuk» (253 s.) per estero in Singer 125. l’er Gregorio XV che era personalmente contrario all’autoelezione, furono decisivi gli avvenimenti del conclave del 1592 (Singer 128. 131). *§ 4 e 5, Bull. XII 621. * § 5 ivi. 5 Cfr. la presente opera VII 25, 33 s., sul conclave de! 1559. •§ 6-9, Bull. XII 621.