530 Urbano Vili. 1623-1644. Capitolo VI. relazione sopra la sua nunziatura ci dimostra quanto queste fossero grandi. Egli vi descrive con particolare diffusione come i giudici regi, avidi di processi, tirassero a sè tutte le questioni ecclesiastiche, specialmente per mezzo délVappel oomme d’abus ohe veniva vantato dai gallicani quale una libertà sacra e propria della Francia, e come paralizzassero quasi tutta la giurisdizione ecclesiastica dei vescovi.1 Un tentativo fatto dal governo verso la fine della nunziatura Scotti di ridurre i vescovi, ancor,i più che per il passato, alle dipendenze del potere civile fallì per la resistenza del papa.2 ciò vari rispetti descritti nel foglio, ma non quello di mia persona, gradita alla corte ancbe con la Nuntiatura ordinaria, quando l’havesse da esercitar alcuno, io però non ostante detta scrittura con l’ogetto del decoro della Santa Sede, non m’astenni mai di far tutte quelle funtioni in publico e in privato che si ricercano nel ministerio ordinario, si con l’esercitio della facolta come con l’audienze ». Relatione Scotti, Archivio segreto pontificio, loc. cit. 1 « Della giudicatura sopra gl’ecclesiaetici, pregiuditievole a vescovi. Gli giudici regii si può dire che levino tutta la giutisditione ecclesiastica in Francia alli prelati: 1" Con l’appellatone ab abusu, poiché, subito fatta la citatione et apena cominciato il processo, la parte è solita appellare al Parlamento a>> abusu, ancorché il giudice ecclesiastico non abbia fatto alcuno abuso; c cosi resta spogliato del giudicio. 2“ Sotto pretesto del possessorio etiam ad ogni negotio spirituale; perche pretendono ogni cosa possessoria essere temporale e di più allegano privilegi® di Martino V. Così liavendo nelle mani il negotio o la causa, sotto questo titolo entrano nel petitorio, dopo che hanno data la sentenza in possessorio. 3° Con l’apparenza del caso privilegiato s’attribuiscono la cognitione di tutti i delitti degli ecclesiastici ancora in prima instanza, estendendo oltre modo questi capi privilegiati, principalmente a quelli delitti a’ quali è dovuta 1 ■ !"; : capitale, procedendo alla morte senza alcuna degradatone, già che i vescovi, per non haver fatti i processi, si scusano di non potervi prestar il con&en^' 4° Levando alla Chiesa le cause matrimoniali sotto pretesto di ratto, tirando tal delitto come gli piace. 5° Le decime passano in una taglia perpetua sopra li benefìcii, creacelo " di tempo in tempo. 6“ Li regii s’attribuiscono la cognitione delle decime quando sono infeudate alli laici. j 7“ Dell’heresia della simonia intorno alle cessioni de’ benefìcii in ,ll‘u bus Sanctissimi alle collationi e provisioni si fanno di continuo nuovi t< regii, approvando o riprovando le bolle pontificie. 8° Le chiese non hanno più immunità da Francesco 1° in