3.56 Urbano Vili. 1623-1644. Capitolo III. della vertenza - il duca di Wiirtemberg era uno dei principi più potenti della Germania meridionale ed in guerra era rimasto neutrale - si rivolse ai principi elettori cattolici per sentire come si dovesse procedere in tali questioni, il passo decisivo era fatto. La risposta datata il 20 settembre 1627 suonò: siccome i protestanti respingevano ogni compromesso nella questione dei vescovadi e conventi da loro rubati, era ora giunto il tempo di prendere una decisione giuridica e non soltanto nei singoli casi accennati, ma anche in genere su tutte le lagnanze degli Stati cattolici e protestanti, decisione che era indubbiamente di competenza dell’imperatore.1 Bisognava dunque por termine una volta per sempre ai processi che venivano condotti da 70 anni collo stabilire delle norme chiare e precise. Quest’azione decisiva venne continuata nella dieta dei principi elettori di Miihlhausen del 18 ottobre 1627. In questa riunione, proposta dall’arcivescovo di Magonza,2 e nella quale venne rimessa all’imperatore quasi incondizionatamente la vertenza di Federico del Palatinato, i principi elettori cattolici, animati da Carlo Carafa,3 discutendosi sulla pace interna, proposero ad unanimità la soluzione al di sopra indicata. I protestanti, colti di sorpresa, tentarono di attenuare la proposta coll’emendamento che la sentenza imperiale avrebbe vigore solo in tanto in quanto i colpitivi si fossero « sottomessi ».4 L’emendamento venne inserito nel memoriale per l’imperatore, ma ebbe un significato puramente platonico, perchè i cattolici, nelle trattative a parte fra di loro e col delegato imperiale, mantennero la loro proposta e interpretarono la clausola in tale senso. In un voto segreto a parte, essi rilevavano che la premessa della sottomissione, a vero dire, era subentrata da tempo, e che la decisione avrebbe dovuto riferirsi a tutti i benefici e principati rubati dopo il trattato di Passavia del 1552. Ben doveva sapere l’imperatore quanto grande fosse il loro numero, e come i protestanti nell’adunanza tenuta a Norimberga nel avessero respinto ogni trattativa e ogni compromesso col pretesto che la riserva ecclesiastica non era un elemento essenziale dell'1 pace religiosa. Esser noto però che la costituzione dell’impe10 era fondata non meno sulla conservazione degli Stati ecclesiali1 e beni per ragione della pace religiosa e civile e del « reservatum ecclesia' cum». Bau» I 130. , 1 Vedi Bitter loc. cit. 93, che come il Breuer (34) indica il 20 settem 1 ^ come data della risposta, mentre Kevenhùller (X 1450) e Lundorp (-'pubi. Ili 998) danno la data del 26 dello stesso mese. , re. 2 « Proposto agli elettori dal elettor di Magonza », dice Carafa nella sUi1 lazione del 30 giugno 1627, Nunziat. di Vienna 83, p. 157, Archivio greto pontificio. Il promotore non fu dunque Massimiliano. 3 Vedi Carafa, Germania sacra 363 s. * Vedi Ritter loc. cit. 96 s. e la Deutsch. Gesch. Ili 373 s.; cfr. Brei Eli