La vertenza per l’espulsione del Collettore. 743 bunale del nunzio.1 D’ora in poi le decisioni in esso dovevano spettare solo a Spagnuoli, il che mosse il cardinale Barberini ad osservare: « Anche san Giacomo era stato uno straniero ».2 II Facchinetti protestò e si richiamò alle pene della Bolla « In caena Domini » contro coloro che ostacolassero la giurisdizione ecclesiastica. Ma poiché furono imposte penalità per il ricorso al tribunale della nunziatura, pochi erano quelli che vi comparivano.3 L’ambasciatore spagnuolo Castel Rodrigo cercò in ogni modo di indurre a questa statizzazione della nunziatura ecclesiastica il papa, che proprio in quel momento era adirato al sommo per l’espulsione del Castracani.4 A tale scopo egli fece sperare arrendevolezza nella sua contesa col prefetto di Roma, Taddeo Barberini. Ciò non avendo giovato, egli ricorse alle minaccie. Il cardinale Barberini gli replicò di non poter credere alla pazzia di un attacco del viceré di Napoli contro lo Stato della Chiesa; del resto, tenessero conto a Madrid che sul seggio di Pietro non v’era una debole femmina, ma un uomo fermo.5 La maniera con cui si procede contro la Santa 8ede, giudicava il Barberini, è inaudita. Ci si conduce come se Urbano VIII appartenesse all’esercito francese, anzi come se egli avesse sottratto a Filippo IV Napoli e Milano.6 Se gli Spagnuoli desideravano una riforma del tribunale della nunziatura, il papa fra pronto a togliere abusi reali, ma non avrebbe abbandonato un punto della giurisdizione ecclesiastica. Il nunzio Facchinetti confortò il Barberini scrivendogli, che gli Spagnuoli danneggialo unicamente se stessi; egli pregava e faceva pregare, perchè questo stato di cose spaventoso volgesse al meglio.7 Nell’affare Castracani il papa si era rivolto il 31 ottobre 1639 con tre aspri Brevi a Filippo IV, alla vice-regina Margherita e al duca Olivares: il provvedimento contro il collettore era ingiusto; con esso non solo era stata offesa la Santa Sede, ma anche il diritto 1 'Si fecero dapprima lagnanze del nunzio morto, ma si mostrò contempo-'mcainente la mira di limitare la giurisdizione del rappresentante papale; ''diidue * Brevi a Filippo IV del 31 ottobre 1639, Epist. XVII, A r c li i v io ^gi'eto pontificio. \ edi * Nicoletti VII, c. 12, loc. cit. 3 Vedi ivi. “ * Stimò l’eccesso così scandaloso che altamente si commosse, e fatto ■amare il marchese di Castel Rodrigo per palesarvi i suoi giustissimi senti-!entl> e esaggerò seco con straordinaria indignattione il fatto, rimonstrandoli aon solo era stata empiamente l’immunità ecclesiastica, ma anche barba-""ente violata la ragione delle genti ». Nicoletti VII c. 12, loc. cit. “ * Sopra la cathedra di S. Pietro non sedevan le asserte Rapasse ‘"'aune, ma una santissima intention in un petto forte e vigoroso ». ivi. j " * I modi che si usano con S. Pietro sono da disperati. E che più si 1 * )be se Papa Urbano fosse nell’esercito francese ? o havesse al Re di Spagna to,to Milano e Napoli!» Ivi. 'edi * Nicoletti, loc. cit., p. 692 s.