La decisione di Propaganda del luglio 1628 ri guardante il Lucaris. 769 di Venezia, si adoperò instancabilmente in favore dei Gesuiti: egli ottenne già nello stesso anno la liberazione e il ritorno degli innocenti sospettati, e vegliò anche in seguito sopra la loro casa a lui cara, contro la quale il Lucaris e i rappresentanti di Olanda e Venezia intrigavano senza tregua.1 Relazioni del Césy sopra la continuazione della propaganda calvinistica da parte del Lucaris e del suo complice, il predicante Antonio Léger, chiamato nel 1628 da Ginevra a Costantinopoli,2 furono lette nella seduta della Congregazione di Propagandai del 21 luglio 1628. La Congregazione decise, che tutti i missionari si collegassero con i patriarchi greci di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme contro il Lucaris, e che si avviasse il processo contro questo settario. Il nunzio di Venezia doveva illuminare il Senato circa il calvinismo del Lucaris ed agire, perchè il rappresentante di Venezia a Costantinopoli cessasse dal proteggerlo, e premesse sui Turchi per la sua deposizione. S’inviasse il sussidio richiesto, dal Césy di 12.000 talleri; ma l’importo si sborsasse ai metropoliti cooperanti alla deposizione del Lucaris solo dopo il disbrigo della faccenda. Infine la Congregazione propose anche, che il cappuccino Padre Giuseppe, sotto protesto di una visita dei missionari del suo Ordine in Levante, si recasse a Costantinopoli per sollecitare la deposizione del Lucaris.3 Il 25 luglio 1628 ebbe luogo una nuova seduta della Congregazione, di Propaganda, questa volta sotto la presidenza del papa, la quale approvò le decisioni del 21 luglio, e discusse più in particolare sul modo di procedere contro il Lucaris.4 Vi erano tre vie: d processo canonico da parte dell’inquisizione romana, o il processo per mezzo di un sinodo dei metropoliti e patriarchi greci, o infine l’espediente di distribuir danaro ai Greci o ai Turchi. Le due prime vie avrebbero piaciuto di più ad Urbano, ma erano assai difficili e richiedevano assai tempo. Preferibile quindi era la terza ' l;i, nella quale però dovevano osservarsi il diritto divino ed umano come pure l’onore e la dignità della Sede Apostolica. Doveva es-sere consultata in proposito l’inquisizione romana, dietro presen-tazioue di tutti gli atti.5 ‘ Vedi ivi 331 s. Cfr. Études CXIII (1907) 70 s., 384 s. 2 Wr. Legkand IV 484. (. ' " * Mittendum esse Constantinopolim P. Iosephum Parisiensem Capuc-mun praetextu visitationis missionum orientalium sui ordinis, quarum est 1 . ectug, ut 11011 soluin negotio depositionis Cyrilli assistat etc. Congregatio '"tic. in paj_ car(j Bandini » 21 luglio 1628, Archivio di Propagan-'' *11 Roma. * Die 25 Iulii 1628 coram Sm° praesente d. card. Barberino, ivi. rv 'n ^omall(ie erano le seguenti: « 1° An attenti« relationibus, quae de véri kabentur, iure divino ac humano illius depositio per pecuniam promo-1 possit. 2° Ali expediat et Sedis Apost. dignitati conveniat huiusmodi ^STOK, Storia dei Papi, XIII. 49