Prescrizioni riformatrici per il clero di Roma. Sono del 1624 varie prescrizioni per la riforma del clero romano; ai religiosi fu proibito l’uso di carrozze, a tutti gli ecclesiastici inculcato l’obbligo dell’abito talare;1 di pari passo procedettero altre ordinanze per la riforma dei Regolari2 e per il miglioramento dei costumi in Roma.3 Un decreto severo del 1625 era diretto contro gli abusi che erano invalsi circa l’elemosina delle messe.4 tlnuicle attenzione fu rivolta dal pontefice al Seminario Romano.5 Nel 1628 egli stabilì un nuovo ordinamento per i seminari pontifìci della Germania.6 Nel 1636 eresse un seminario speciale presso s. Pietro, destinato innanzi tutto all’educazione di chierici destinati al servizio di questa basilica.7 Nel 1625 Urbano Vili potè celebrare il tredicesimo anno giubilare. 1 preparativi cominciarono già alla fine del settembre ltii!4.8 I cardinali furono esortati il 13 novembre a porre in assetto le loro chiese titolari e ad aver cura che il personale al loro servizio 1 Vedi * Avviso del 20 gennaio 1024, loc. cit., e Anal, iuris pontij. 1895, 108 s. 2 Vedi * Avviso del 25 dicembre 1624, loc. cit. Proibizione di confessare in case private, vedi * Avviso del 19 giugno 1625, loc. cit. 3 Vedi * Avviso del 30 novembre 1624, loc. cit. Ordinanza contro la bigamia »ei Bull. XIV 595 s. 1 *'fr. Barbier db Montault IV 23 s. Vedi lo scritto dello stesso autore: l.ii i/uestion des messes sous les Papes Urbain Vili, Innocent X11 et Clement XI, Rome 1864, e Chaillot, Du commerce des messes et des livres, Parigi 1866. I. abuso del fumar tabacco nelle chiese aveva costretto nell’America spagnuola parecchi sinodi (1575, 1588 e 1589) a misure severe (cfr. Moroni LXXII, I <*> s.). Essendosi propagato quest’abuso anche in Spagna, Urbano Vili, su preghiera del Capitolo di Siviglia, emise il 30 gennaio 1642 proibizione di fumare ed annasar tabacco nelle chiese della detta diocesi, sotto pena di scomunica. Come motivazione si aggiunge essergli stato riferito: « Pravus in illis partibus sumendi ore vel naribus tabaccum vulgo nuncupatum usus adeo inva-luit, ut utriusque sexus personae ac etiam sacerdotes et clerici tam saeculares i|uam reguläres clericali» honestatis immemores illud passim in civitatis et (lioecesis Hispalen. ecclesiis, ac quod referre pudet, etiam sacrosanctum missae ',n riticium celebrando sumere linteaque sacra foedis quae tabaccum huiusmodi proiicit exerementis conspurcare ecclesiasque praedictas tetro odore inficere "la«uo cum proborum scandalo rerumque sacrarum irreverentia non refor- uudent »; vedi Bull. XV 157; Benedict. XIV, De synockt dioec. lib. 10, cap. 3, II ' - (Opp. XII, Bassano 1767, 7). Cfr. anche: Der Tabak in Kultur und Gerichte, Köln 1911; B: Duhr nelle Abhandlungen des Göires-Qesellscliajt, Co-0,1 *a 1918, 61-64. 1 Vedi Bull. XIV 79 s. e gli * Atti della visita del « Seminario Romano » «eli A r c h i v i o del medesimo. Cfr. Cenni storici del Pontificio Seminario ""«««. Roma 1914, 21. Cfr. Ins. pontij. I 105 s.; Dtjhr II 1, 624 s. : Vedi Bull. Vat. Ili 249. Cfr. Cancellieri, Lettera sopra il Tarantismo «514. s Vedi i * Brevi ai principi cattolici, che incominciano col 29 settem-y? ¡624> nelle Epist. II, Archivio segreto pontificio. Cfr. anche iwiso del 30 ottobre 1624, Urb. 1094, Biblioteca Vaticana.