68 Paolo V. 1605-1621. Capitolo III. si dovevano controllare di tempo in tempo i pesi negli spacci. Il compito di un governatore viene dall’istruzione riassunto in questo, che egli cioè debba provvedere ad una incensurabile amministrazione della giustizia, al mantenimento della quiete, alla buona amministrazione e all’abbondanza dei viveri.1 Per quest’ultimo rispetto il papa medesimo mostrò il più grande zelo a vantaggio di Roma. Le sue cure si estesero alla carne, ai legumi e all’olio,2 ma sopratutto al pane.3 Nonostante tutte le premure dei papi del sec. xvi, la produzione della Campagna era diminuita. Già alla fine del 1605 occorreva trarre granaglie dalla Sicilia per rimediare al difetto che ce n’era in Roma.4 Furono perciò rinnovati e resi più severi i divieti di esportazione di prodotti alimentari dello Stato della Chiesa, ch’erano stati emanati dai papi precedenti, a cominciare da Pio IV.5 Oltre la Congregazione cardinalizia fondata da Sisto Y, sopra Vabbondanza dello Stato 'pontificio, c’era il prefetto dell’an-nona per provvedere alla importazione delle granaglie, e il presidente della grascia per l’acquisto del bestiame da macello, dell’olio e di altri generi alimentari. L’annona era per metà municipale, per metà dipendente dalla Camera apostolica.6 Essa stabiliva il prezzo delle granaglie e le comprava per distribuirle ai fornai. Poiché alla cassa dello Stato ne venivano spesso grosse perdite, il papa provava di ciò assai fastidio. I fornai si mostrarono assai scontenti dei prezzi fìssati nel 1606 e secondo i quali essi dovevano acquistare le granaglie.7 Questa scontentezza si accrebbe quando Paolo V fece resistenza a un abbassamento del peso del pane, 1 Vedi * Istruzione per un governatore di provincia nello Stato ecclesiastico. Borghese IY, 174, Archivio segreto pontificio.. 2 Cfr. gli * Avvisi del 6 e 13 luglio, 3 agosto e 3 dicembre 1605, 15 febbraio 1606, 11 agosto 1607 e 30 febbraio 1608 sopra le misure contro manovre per innalzamenti esagerati dei prezzi. Un divieto di esportazione per bestiame da macello ed olio dallo Stato della Chiesa, ohe ebbe effetti molto buoni, vien ricordato dall’* Avviso del 18 agosto 1607; per la fornitura d’olio, sopratutto dalla Provenza, vedi gli * Avvisi del 24 novembre 1607 e 12 gennaio 1608. Biblioteca Vaticana. 3 Cfr. per quanto segue, oltre gli * Avvisi le istruttive osservazioni generali di G. B. Costaguti, che ebbe parte preminente nella faccenda; sopra i suoi * appunti (Archivio Costaguti in Roma) vedi Appendice 22-25. 4 Vedi il * Breve al « vicerex Siciliae », il duca di Feria, dell’11 novembre 1605 « laudat eum quod alacris fuerit in procuranda expeditione 15.000 sal-marum tritici, quae extrahi debebant ex Siciliae regno ad sullevandam Urbis annonae caritatem ». Epist. I 312, Archivio segreto pontificio. 5 Costituzione del 23 dicembre 1605, Bull. XI 260 s. 6 Alla testa dell’annona stette dapprima G. Serra, quindi mons. Rucellai, che al 1° luglio 1614 fu sostituito da Mons. Biscia; cfr. Studi e documenti XV 275. 7 V. Nicolai II 57; Benigni, Oetreidepolitik 48. Cfr. Il sistema della Tariffa annonaria sul pane in Boma, Firenze 1866.