312 Paolo V. 1605 1621. Capitolo VII. nunzio per affari, questi non deve dare anticipatamente una risposta negativa, ma neppure dare al postulante troppe speranze, ss non è sicuro della stia faccenda. Gli Svizzeri prendono facilmente una risposta garbata come una promessa. In occasione di nozze di persone elevate, riferisce l’Aquino, il nunzio viene invitato, ma abitualmente non compare. Deve invece mandare alla sposa un dono, un anello o qualcosa di simile. Anche in altre circostanze il nunzio è spesso obbligato a far doni: « Io ho procurato ad alcuni signori il grado di cavaliere dello Speron d’oro », dice Aquino. « Essi lo apprezzano assai particolarmente se vi viene unita una catena o una medaglia d’oro. Se però questa distinzione viene data a molti, perde di valore ».a Pur riconoscendo pienamente i sentimenti religiosi mostrati dai cattolici svizzeri, Aquino non chiudeva gli occhi sulle ombre che v’erano nelle condizioni di quel paese. Una delle più grandi era l’immischiarsi indebito del potere civile nella giurisdizione ecclesiastica; tuttavia l’Aquino credeva di poter constatare qui un miglioramento, dopoché egli aveva mostrato agli Svizzeri, con amorevolezza ed affabilità, il loro torto e rappresentato loro il pericolo di attirarsi pene ecclesiastiche. « Essi trovano disgraziatamente, constata Aquino, un fondamento alle loro pretese negli innumerevoli privilegi papali da loro ricevuti quando difendevano la fede cattolica nei loro paesi colla spada, mentre mancava ad essi l’assistenza dei loro vescovi e prelati. Allora le cose stavano cosi, che i governi presentavano ai loro preti una professione di fede ed essi dovevano giurarla. Perciò essi ottennero diritti di collazione senza numero: la provisione dei canonicati era senz’altro loro diritto antico. Inoltre essi hanno la protezione sopra tutte le chiese e i conventi, e precisamente, com’essi affermano, quali successori della casa d’Austria. La protezione, però, com’essi l’intendono, è tutela e usufrutto. Io ho fatto su questo punto tutto il possibile per far loro comprendere quello che i veri protettori di chiese e conventi debbono fare, e ciò non è rimasto senza frutto. Io ho espresso loro come il fatto, che i loro antenati abbiano spesso punito ecclesiastici, fosse una usurpazione avvenuta quando i vescovi, molto angustiati dagli eretici, non potevano e non volevano intervenire e al tempo stesso non vi erano ancora nunzi nel paese; insomma in circostanze che ora non ci sono più. Adesso i governi usano rivolgersi a me, se ci sono ecclesiastici da castigare ».2 Violazioni della giurisdizione ecclesiastica avvenivano troppo frequentemente anche in altri paesi; ma quel che costituiva una 1 II giudizio dell’Aquino è confermato da altre testimonianze; Vedi DuHR li 1, 286. 2 Suirargomento cfr. quanto dice Holl, I. Frigger 40, il quale rileva quei momenti che possono essere addotti a discolpa dei Cantoni cattolici.