IV. Sviluppi della dottrina rii Moti roe, ecc. 117 del Canale di Panamá. Il 12 dicembre 1846 era stato stipulato un Trattato colla Nuova Granata (poi Repubblica di Colombia) col quale nel territorio dell’istmo erano assicurati ai cittadini degli Stati Uniti ed alle loro navi e merci tutte le esenzioni, privilegi ed immunità concernenti il commercio e la navigazione che fossero concesse allora o più tardi ai cittadini di quella Repubblica ed alle loro proprietà. Vi era inoltre pattuito che tale eguaglianza di trattamento dovesse valere anche per i passeggeri, per le merci e per le corrispondenze in transito dagli Stati Uniti attraverso il territorio dell’istmo dal-l’una all’altra sponda. Nel 1850, prospettandosi la probabilità di costruzione di un canale attraverso l’istmo di Panamá, si negoziò fra gli Stati Uniti e l’Inghilterra un Trattato relativo al suo futuro re gime ed alla sua tutela, Trattato conosciuto col nome di Clayton-Bulwer dai nomi dei suoi negoziatori. Con quel Trattato ciascuno dei due Stati dichiarava di non aspirare ad aver mai assoluto dominio del futuro Canale, nè dei territori adiacenti ed i due Stati ammettevano che, in caso di guerra tra le parti contraenti, il Canale dovesse restare esente da blocco o da occupazione dei belligeranti insieme colle acque vicine alle sue estremità. I due Stati si impegnavano a tutelare il Canale da ogni ingiusta interruzione, o confisca ed a garantirne la neutralità « in modo che il Canale resti sempre aperto e libero ». Coll’articolo VI del Trattato i due Stati si impegnavano ad invitare tutti gli Stati amici ad assumere eguali impegni « così che tutti Rii altri Stati partecipassero all’onore ed al vantaggio di aver contribuito ad una impresa di tanta