174 avrebbero dovuto esser rivolti, se mai, ai popoli slavi, stanziati a ridosso della Dalmazia bizantina. Ma nella fax Nicefori non si parlò di questo, perchè non se ne poteva parlare non essendo sede adatta (1). Invece fu tracciato il limite territoriale della provincia veneta, fu definita 1’ estensione dei diritti dei suoi abitanti sopra la terra-ferma, furono regolati i rapporti economici e di scambio, e, in confronto di tutte le terre di confine, furono fissate le norme giuridiche applicabili nei rispettivi stati a sudditi dell’altro. Anche il testo niceforiano partiva dalla reciproca garanzia di difesa territoriale contro aggressioni di terzi, secondo le formule ravennati, e queste erano integrate però d’emendamenti, che estendevano la validità dall’ambito dei reati politici anche a quello dei reati comuni. Il governo franco si obbligava a estradare gli esuli (e doveva trattarsi di esuli politici) veneti rifugiati nelle terre dell’impero dopo gli accordi di Ravenna (2). Forse in virtù di questo obbligo re Carlo ordinò la consegna di Obelerio al governo costantinopolitano (3). A questa clausola, squisitamente politica, era associata una aggiunta allo scopo di reprimere l’illecito commercio di merce umana e la tratta di cristiani dalle terre bizantine nei ducati franchi, per esser trasferiti in stato di servitù, in fotestate pagano-rum : il governo assumeva 1’ obbligo di inibire il traffico ai propri sudditi e di arrestare ed estradare i sudditi bizantini sorpresi nell’ atto di esercitare il trasferimento dai territori dell’ impero, e di restituire 1’ oggetto di mercato (4). Qualche disciplina sopra servi e serve fuggenti o cose aberranti. Fermo restando il principio di reciproco reintegro, fu precisata la procedura esecutiva per prevenire eventuali contestazioni (5). A (1) La questione dei confini franco-bizantini in Dalmazia fu posta in discussione del governo bizantino più tardi, nel 817. Ma poiché era problema complesso, ohe non poteva essere risolto unilateralmente, quia res ad plurimos et Romanos et Sclavos pertinebat, fu rimesso a un convegno sul luogo con questi (Annales regni Francorum, ed. cit., p. 145). (2) Pactum Lotharii, c. 2 e 3 (M. G. H., Capitili., II, 130 ; Documenti cit., I, 102). (3) Annales regni Francorum, ed. cit., p. 133 sg. (4) Pactum Lotharii, e. 3 e 4 (M. G. H., Capit. II, 130 ; Documenti cit., I, 102 sg.). (5) Pactum Lotharii, c. 14 (M. G. H., Capit., II, 132; Documenti cit., I, 104 sg.).