343 dal regno per attuare le vagheggiate aspirazioni di dominio continentale (1). Nelle ordinarie consuetudini amministrative e costituzionali nulla, era mutato. L’ opera del placito non era diminuita, 1’ attività popolare non era ristretta, gli organi istituzionali non erano alterati. Eppure mutava lo spirito di governo con la pratica di una politica personale, la quale introduceva nella vita veneziana un regime di austerità e di restrizioni insolito e non sempre gradito. Il decreto del 960, che poneva divieto al commercio degli schiavi e al traffico epistolare tra i due imperi, analogo in parte a quello del duca Orso, caduto in dissuetudine, e l’altro del 971, relativo alla fornitura di materiale bellico (armi, legname e ferro) ai Saraceni, ambedue approvati dal voto del placito, sono gli unici esempi superstiti dell’attività legislativa di questo tempo (2). Suggeriti da motivi contingenti di opportunità, in essi traspira il senso di virtuosa rigidità del duca Pietro, messo accuratamente in evidenza dal cronista (3). Ma più che alla struttura formale dell’attività legislativa, impeccabilmente elaborata secondo la più corretta procedura, questo allude all’intimo spirito degli atti di governo e della politica generale. L’ opera coercitiva non era frutto di arbitrio o di orgoglio personale ; risultava dall’ apprezzamento dell’ equilibrio politico interno e di quello esterno. Non tutti giudicavano il disinteresse per le vicende della prossima terraferma utile e vantaggioso allo sviluppo della vita lagunare. L’ostentato isolamento a lungo andare aveva creato uno stato incomodo di disagio; aveva favorito una atmosfera di odio; e tuttavia non aveva potuto evitare i danni di interferenze tra la politica imperiale e regia, d’Oriente e d’ Occidente, funeste all’ attività veneziana. (1) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 138: exteros militea de Italico regno, cum quibus de/endere et possidere predichi predia posaed, acquirere atuduit. S. Pier Damiano, Vita S. Romualdi, in Danduli, Cronica, ed. Muratori, Iter. Ital. Script., XII, 225 : multos ex Lombardie partibua ac Tuaciarum milites profligatis pecuniarum stipendila acquirebat. (2) Cfr. il placito del giugno 960 (Font. rer. Austr., Acta et dipi., XII, 17 sg., n. 13) e del luglio 971 (ivi, p. 25 sg., n. 14). (3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 138 sg. : nempe tanta« audaciae juisae fertur quo et aubdtioa virtutia rigore plus solito premerei, extraneosque sibi obsi-stenles ulciscendo devincerei.