326 secolare intesa. B parimenti, con analoga intenzione, sollecitò la conferma del precetto lotariano presso di re Rodolfo prima, re Ugo (1), poi, accettando l’inserzione di una clausola di ricognizione, non in tutto nuova, in sostanza più utile, anche se più onerosa, perchè garantiva il corso legale della moneta di conio indigeno fuori del ducato (2). La brutta sorte, toccata al figlio nel viaggio di ritorno da Costantinopoli, carico di onori, transitando per i regni dei Croati e dei Bulgari, trovò la politica paterna abbastanza serena per non trasformarla in un caso di guerra e avvolgere il paese in pericolose avventure (3). L’atto ostile era stato forse suggerito da avidità di preda: ma comunque il doloroso incidente non meritava di esser troppo drammatizzato, e meglio poteva esser risolto, come fu, con pacifici negoziati diplomatici che non con la violenza delle armi. Questi atteggiamenti e questi episodi manifestano il carattere del governo del duca Orso. Null’altro restò al fedele cronista da registrare, se non la pietà e la santità dell’uomo, che nella sua tarda vecchiaia, dopo vent’anni di tranquillo e laborioso governo, al tumulto della vita attiva preferì il dolce e quieto riposo del cenobio, sperduto tra i silenzi della laguna (4). E si ritrasse in quel monastero di Ammiana dedicato a S. Felice e Fortunato, particolarmente protetto da lui dopo la traslazione in esso di quello Altinate ormai rovinoso (5). Il quotidiano e ritmico esercizio della vita ordinaria, nel quale si ritempravano le forze individuali e collettive con progressiva intensità, sfuggì allo sguardo dell’annotatore, intento solo a scrutare i momenti clamorosi o i fatti eccezionali, che lasciarono una eco di maggior notorietà. Il metodico svolgimento delle consuetudini giornaliere non lo interessò. Se nessun avvenimento straordinario si interponeva a turbarne il ritmo normale, la curiosità non lo stimulò a (1) Cfr. i precetti di Rodolfo, 20 febbraio 924, e di Ugo, 26 febbraio 927, in M. G. H., Capit. II, 148 sg., 150 sg. (2) Cessi, Dal pactum Lotharii cit., p. 20 sggProblemi monetari cit., I, X, e p. 3 ; Papadopoli, Le monete cit., I, 33 sg. (3) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 132 : quem pater perditum acriter dolens, minime acquirere quivit, interim per suum intemuncium, Dominicum - suis donis redimerei. Cf. Costa NT. Porph., De adm. imp., c. 32. (4) Iohan. Diac., Chronicon cit., p. 132. (5) Lazzarini, Un privilegio cit., p. 989 (= «Scritti» cit., p. 147 sg.).