766 Gregorio XIII. 1572-1585. Capitolo 12. ed ordinò alla Camera apostolica di procedere a seconda del rigoroso senso del diritto. I beni rispettivi dovevano o venir confiscati o riscattati, a chi non voleva sottomettersi, venne fatto' il processo.1 Da questo ripristino del diritto feudale furono gravemente colpiti non solo i baroni romani: gli Orsini, Colonna, Cesarini, Sforza, Savelli, e la restante numerosa nobiltà nelle altre parti dello Stato pontificio; gli stessi istituti pii, come il ricco Ospedale di S. Spirito in Roma, non furono risparmiati, se il loro titolo di possesso non si dimostrava solido.2 Questo provvedimento, per il cui mezzo gli introiti della Camera apostolica già nel 1578 salivano a 94,000 ducati3 fu regolato e avvalorato, con una bolla speciale, in data 1° giugno 1580, su i diritti della Camera, particolarmente contro quelli che non versavano il canone nelle feste di san Pietro e san Paolo.4 Uno dei primi chefu colpito fu il cardinale Marco Sittich, il quale dovette cedere uno dei castelli comprati dagli eredi del Cardinal Madruzzo, perchè per questo da alcuni anni non era stato pagato il canone. Non giovò a Marco Sittich, dice Giovanni Corraro, Tesser cardinale, e che Gregorio fosse a lui obbligato ad una particolare gratitudine per il suo contegno in conclave. In affari di tal natura il papa era inflessibile; con parole risentite aveva egli rimarcato che non faceva torto ad alcuno quando egli richiedeva il suo. Molto numerose furono le confische di feudi del 1581. Nel luglio allorché la Camera Apostolica si occupò di Palestrina, Giulio Colonna venne in Koma, si gettò ai piedi del papa e piangendo chiese, che volesse usar compassione con la sua famiglia. Gregorio rispose, 1 Cfr. A. Tiepolo 264s. ; G. Corraro 276; Maffei I, 375, II, 73, 22-? Keumont III, 1, 569; Bbosch I, 254 s. Particolari interessanti li offrono i * ili-spacci degli inviati di Venezia nell’Arehivio di Stato in Venezia, -li * Avvisi di Roma del 28 gennaio, 9 maggio 1579, 28 maggio 1580, 8, 14, 15. 22 glio, 5, 19 agosto 1581, Vrb. 101,1, p. 36, 157, 101,8, p. 144, 101,9, p. 255, 271, 274, 279, 309, 333. Biblioteca Vaticana. L’uso dei dispacci veneziani fatto da Banke, Pàpste l9, 279 s. è parziale e pure incompleto ; v. Brosch loc. cit. 2 Vedi la relazione di G. Corraro in BrosQii I. 255, n. 2. 3 Vedi A. Tiepolo 265. 4 Bull. Rom. Vili, 336 s. Theiner, Codex dipi. doni, temp. Ili, 544 s. ; ibiil-547 un indice dei feudi scaduti. 5 G. Cobraro 276. La bolla di Pio V del 1567, cbe vietava ogni ulterioie affitto dei feudi che ritornavano alla Santa Sede, fu confermata da Gregorio XIII nel 1572 (Bull. Rom. Vili, 11 s.) e nel 1581 e vi furono costretti pure i cardinali. Cfr. oltre l’Autobiografia di Santoki XII, 367, gli * Acta consist. ai -3 e 30 gennaio 1581, Archivio concistoriale in Vaticano. Vedi anche l.i ♦relazione di Odescalchi del 18 febbraio 1581, Archivio Gonzaga in ^a'| tova, e gli * Avvisi di Roma del 18 e 22 febbraio e 18 marzo 1581. Vrb. 10 p. 69, 83, 131, Biblioteca Vaticana. Nel concistoro del 3 aprile 15^ « * IS. D. N. declaravit gubernia domini! Ecclesiae rev. dorn. cardinalibus P0>t bullam Pii V ” de non infeudandis ” concessa intelligi per triennium et 111 posterum non posse retineri nisi per triennium ». Acta consist. loc. cit. Cfr. M" fei II, 225.