572 Gregorio XIII. 1572-1585. Capitolo 9. 3. Finché durante i torbidi di Fulda un consigliere di Sassonia non cavò fuori dagli archivi del principe elettore la cosidetta dichiarazione di Ferdinando, e non la mise nelle mani dei protestanti, 1 essa era rimasta quasi per 20 anni intieramente sconosciuta al pubblico e soltanto in alcuni atti dimenticati se ne trovavano un paio di citazioni prive d’importanza.2 Dopo che però i Langravi di Assia e il principe elettore di Sassonia di fronte all’imperatore si erano appellati a quell’atto, e poi in Sassonia e nell’Assia fu stampata3 e diffusa fra i protestanti per mezzo del Langravio Guglielmo, la dichiarazione comincia a suscitare importanza e diventa il centro delle questioni fra i partiti. Sul valore giuridico del documentò il giudizio era diverso secondi» il principio religioso. I protestanti difendevano il suo valore senza addurre ragioni, come cosa evidente; i cattolici l’impugnavano. Il principe elettore di Magonza osservava di fronte a quelli dell’Eiclisfeld,4 che egli non sapeva nulla della dichiarazione; se essa sussisteva in tal caso egli come elettore e come cancelliere dell’impero doveva averla nella stia cancelleria, mentre ciò non era il caso. Già un anno prima,5 il capitolo di Fulda, il quale allora si schierò nuovamente per l’abate, comese il valore giuridico della dichiarazione in un esposto minuto.8 Nè nella cancelleria di Magonza, nè in quella del tribunale supremo era possibile trovarne mi sentore. La pace religiosa del 1555 non la ricorda, essa piuttosto stabilisce che nessuna dichiarazione contraria debba valere. Nessuno di quelli che al loro tempo erano stati presenti alla dieta del 1555, nessuno dei pii\ vecchi assessori del tribunale supremo se ne poteva ricordare. Per il tribunale della camera inoltre nessuna vera costituzione imperiale poteva in alcun modo aver valore, se quella non gli era stata trasmessa per mezzo dell’elettore di Magonza quale cancelliere; ma di questa comunicazione della dichiarazione nessuno si ricorda, inoltre essa precede di un giorno la pace di religione, e quindi sarebbe stata abrogata da questa. Il segretario della cancelleria imperiale Erstenberger illustrò quest’ultimo motivo in modo più particolare,7 nel senso che la clausola derogativa nella pace di religione appunto perchè scritta, sigil- 1 Moritz 22. 2 1560 e 1570, ibid. 23. 3 Con la data 1555, ibld. * Il 13 febbraio 1575, Knieb 146. 5 II 18 giugno 1574, in Heppe loc. eit. 67. , 6 Essa trae origine dal giurista 'Winkelmann di iSpira, più tardi, canct liere di Baldassarre. Ibid. 66 n. . 7 Ad Alberto V di Baviera, Vienna 17 luglio 1574, nei Sitzungsbei ic1 <ìer Münch. Akademie, Jahrg. 1891, München 1892, 159 s.