82 Gregorio XIII. 1572-1585. Capitolo 2. 2. In una ordinanza per i Camaldolesi1 Gregorio XIII dette la prova come egli fin dal primi giorni del suo pontificato avesse pensato al ripristino della disciplina negli Ordini religiosi. Gli sforzi di Pio V di costruire e condurre innanzi la legislazione del concilio di Trento in questo campo furono di fatto proseguiti con zelo dal suo successore. Le intenzioni di Pio V nella difficile questione come dovessero limitarsi fra loro i diritti particolari degli Ordini mendicanti e dei preti secolari, per propria confessione fatta nei suoi editti, erano state male interpretate.2 Gregorio XIII si sforzò ora di ordinare la questione secondo il pensiero del suo antecessore, mentre dichiarò che solamente le disposizioni del concilio di Trento avevano autorità, e revocò le concessioni che da quelle eccedessero.3 Gregorio era penetrato della giusta persuasione che per gli Ordini religiosi non ci fosse alcunché di più importante che consolidare il più possibile la loro base: l’ubbidienza.4 Perciò egli vigilò particolarmente che la direzione degli Ordini pervenisse in buone mani. Egli non si spaventò a questo riguardo neanche di fronte a fieri attacchi. I Camaldolesi erano talmente diminuiti, che non potevano ricoprire adeguatamente tutti gli alti gradi del-l’Ordine; essi dovettero lasciar che una disposizione pontificia, di un colpo rimuovesse i nuovi superiori e i conventi, ai quali5 sin ora essi presiedevano, li riunisse con altri. Altrettanto ripetè cogli Eremiti di san Girolamo, una congregazione di soli 160 monaci, fra i quali, a causa della breve durata in ufficio dei superiori, era penetrata fortemente l’aspirazione ambiziosa agli uffici ed alle dignità. Gregorio rimosse tutti i superiori della congregazione e gliene dette dei nuovi.6 Monaci disubbidienti che osavano, contro il comando dei loro superiori, farsi dare il parere da giuristi,7 o 1 Dell’8 aprile 1573, Bull. Boni. Vili, 256. 2 « ut qui interclum conqueretur, multa alitcr alioque sensu a se prolata fuisse, quam litteris expressa essent ». Bull. Rovi. Vili, 40. s 1 marzo 1573, ibid. 39 ss. Su la questione per la precedenza fra gli ordini mendicanti v. il Breve del 25 luglio 1583, ibid. 429. * « Nihil in unaquaque religiosa familia ... aeque arbitramur esse utile, quam supremam in eisdem auctoritatem gerentibus, omni contentione exclusa, ta qua decet reverentia universos parere ». Ibid. 66. s Dell’8 aprile 1579, ibid. 256. « 26 maggio 1574, ibid. 69 s. Cfr. la * relazione di Odescalchi del 6 marzo, 26 aprile, 12 giugno, 17 luglio e 28 settembre 1574, Archivio Gonzaga in Mantova. 7 Editto del 17 aprile 1574 alla congregazione Cassinese, Bull. Rom. Vili, 66.