Compimento delle leggi tridentine per gli antichi Ordini. 83 appellare ai giudici secolari,1 sperimentarono la severità del papa come lo provò chi si procurava gli uffici dell’Ordine con la intercessione di principi secolari od ecclesiastici. « Niente è di maggior pregiudizio per la disciplina degli Ordini — scriveva egli ai Domenicani 2 — quanto il sollecitare la protezione degli estranei ; da tali raccomandazioni, quando anche esse venissero dai cardinali o dall’imperatore, i superiori degli Ordini non dovrebbero lasciarsi influenzare in alcuna maniera; e chi ha ottenuto un ufficio in questa guisa deve perderlo e nell’avvenire esserne incapace ». Agli Olivetani questo affaticarsi per aver raccomandazioni da estranei fu proibito pur anche colla pena della scomunica.8 Una intiera serie di decreti di Gregorio XIII hanno per scopo sopratutto di ordinare e assicurare l’elezione dei superiori degli Ordini; ordinamenti in questo senso furono emanati alla Congregazione Cas-sinese dei Benedettini,4 ai Francescani osservanti,5 agli Eremiti di san Girolamo,6 ai Gerolamiti portoghesi ;7 ugualmente emanò Gregorio disposizioni sulle elezioni delle badesse per le monache della Congregazione Cassinese,8 particolarmente in Italia.0 Per gli Ordini femminili ebbe inoltre cura particolare della clausura. Già Pio V aveva preso ad attuare la severa clausura raccomandata per le monache dal concilio di Trento.10 Sulla necessità di questa disposizione non poteva esserci alcun dubbio; solo la miseria di parecchi conventi portava che essa, non senza difficoltà, potesse venire attuata. Così in Firenze non c’erano meno di ventotto monasteri di donne nei quali 2500 monache vivevano in angustie di elemosine, e in parte non osservavano la clausura.11 In questi casi cercò Gregorio di portare aiuto con ricchi sussidi,12 però con severità tenne fermo alla clausura tanto per i conventi di uomini come per quelli di donne.13 Una costituzione del 13 giugno 1575 revocò qualsiasi permesso sull’ingresso nei conventi, fosse pure concesso dalla Santa Sede o dai suoi legati, anche a personalità altolocate ; chi ciò non ostante violasse la clausura, si 1 Editto dell’8 aprile 1515 all’ordine dei Francescani osservanti, ibid. 108. 2 1 giugno 1580, ibid. 335 s. 3 Al 4 aprile 1579, ibid. 254. I Al 12 febbraio 1577, ibid. 165. 5 1/8 settembre 1573 e 29 aprile 1579, ibid. 58 ss. Sul capitolo generale degli Osservanti a Parigi e sui torbidi per l’elezione del generale Cristoforo <'apodifonte, poi rimosso cfr. Maffei II, 46 ss. 6 25 maggio 1584, Bull. Rom. Vili, 473 ss. 7 14 giugno 1578, ibid. 233. 8 16 aprile 1574, ibid. 64 s. 9 30 dicembre 1572, ibid. 28. 10 Vedi la nostra narrazione voi. Vili, 193 s. II Vedi Reumont, Toskama I, 307. 12 Cfr. Maffei I, 87 s. 13 Cfr. l’editto del 30 dicembre 1572, Bull. Rom. Vili, 28.