GIUDICI DEL PETIZION 2 et '/« per cento (■); puoi metter pena, et mandarla a scuoderla per li soi commandadori et altri officiali, quanto a loro piace, a li testimonij che venghino davanti il suo officio. A questi zu-desi si puoi far comandar el prencipe nostro, si '1 dovesse dar ad alcuno, et etiam è senten-tiato. Bisogna do comandamenti : primo, proceder: et faciando il converso prò rei conventione, si puoi dar domanda, et dimandar il reo a l'attor quello a lui pare. Et qui si metteno ogni matina le cause al termene, et sententia contni li abscnti : tamen posseno incarzerar ditte sen-tentie, lamentandose la parte. Questo è magistrato vechio; perhò che prima udiva il dose queste domande; poi fo fatti questi zudesi de petition, et udiva se non de lire 100 et non più Poi, a tempo di Francesco Dandolo, dose, fo ordinato che dovesse far rason et sententiar de ogni summa. Aldeno le dimande di pupilli et vedoe et comessarie, et li comessarij non pagano (l) • Soviter hanno di salario netti ducati * > li camerlenghi, al mexe; polendo scontarli per si et per altri, et li >oi charati, et non pagano tanta. E questo e sta fato, a/io entra homAi da conto, che pur ne intrava zoveni. per il pocho utile harea •. C., 11. — 153 —