574 Paolo III. 1534-1549. Capitolo 12. per la giustificazione il punto di vista cattolico, che anzi il decreto doveva constare solo di canoni, coi quali condannerebbersi gli errori. Fu lasciata da parte la menzione nominale, voluta da alcuni padri, degli autori delle false sentenze condannate. Anche qui, special-mente nel dibattito generale sul sacramento dell’altare, che fu anticipato, tutte le questioni teologiche trovarono' la più accurata discussione tenuta con non diminuita perseveranza. Il decreto, definitivamente fissato ili Io e 2 marzo dopo varii mutamenti dell’abbozzo originario, consiste in una prefazione, 13 canoni su i sacramenti in generale, 14 sul battesimo e 3 sulla cresima. Per la discussione previa delle questioni di riforma, addì 20 gennaio fu formata una deputazione di canonisti tratta dai padri del concilio. Dopo che questa, sotto la presidenza di del Monte, ebbe lavorato nei dì seguenti fino al 29 gennaio, le trattative sulla materia vennero riprese nelle congregazioni generali dal 31 gennaio al 7 di febbraio ripigliando in parte le deliberazioni già contenute nel decreto riformativo della sessione sesta e aderendo ai diversi voti separati dati nella sessione. Durante queste prime trattative si lasciò ancora in sospeso la questione, se quel decreto dovesse considerarsi come pubblicato o se dovesse sottoporsi tuttavia a un ritocco. Soltanto nella congregazione generale del 24 febbraio, in cui si ripresero le discussioni sulla riforma, i legati presentarono al concilio questa questione per la finale decisione. Il giorno dopo fu deciso Che s’avesse da considerare approvato siccome accolto dàlia maggioranza il decreto così come era stato letto nella sesta sessione.1 Ili nuovo decreto di riforma per la settima sessione risultante di 15 capitoli fu definitivamente fissato il 26 e 28 febbraio. Esso occupavasi delle doti di coloro che dovevansi elevare alle sedi vescovili, della visita delle diocesi, della manutenzione delie chiese, delle facoltà dei capitoli vacante la sede vescovile, del conferimento degli ordini sacri, dell’approvazione dei presentati, della cura per gli ospedali e delle cause degli ecclesiastici : avanti tutto esso prendeva radicali prescrizioni contro l’unione in una sola mano di vescovadi e benefizi. Avuta istruzione da Roma, i legati, colla ragione che la disposizione di riforme per i membri del supremo senato della Chiesa fosse cosa del papa, avevano impedito la menzione espressa dei cardinali desiderata da molti, come pure la trattazione della questione se il dovere di residenza dei vescovi fosse di diritto divino. Di fatto con un decreto pubblicato nel concistoro del 18 febbraio 1547 Paolo III prese le rispondenti disposizioni per i cardinali, secondo le quali anche questi non potevano 1 Cfr. Severoi.i, ed. JIerkle I, 132-135; Massareixi Diarium II, IH ct^-Mebkle ibid. 464, 617-619.