518 Paolo III. 1534-1549. Capitolo 10. Frattanto il concilio s’era applicato a un oggetto, che i legati avevano proposto nella congregazione generale dell’8 febbraio; la determinazione del canone della Sacra Scrittura come fondamento e arma principale per la difesa della dottrina ecclesiastica. Mettere le rose in chiaro su questo punto era tanto più necessario in quanto che 1 novatori religiosi appellavano principalmente alla Bibbia, di cui però rigettavano alcune parti. Bisognava quindi indagare se tutti i libri in uso del Vecchio e Nuovo Testamento fossero da considerarsi siccome appartenenti alla Sacra Scrittura, non meno però quale autorità a lato della parola scritta competesse alla tradizione ecclesiastica completamente rigettata dai protestanti. Uno solo dei padri del concilio, il Nachianti vescovo di Chiog-gia, smanioso di novità, fu del parere che si dovesse prescindere dalla tradizione per il motivo, che stesse scritto nei Vangeli tutto quanto fosse necessario alla salute e alla vita cristiana. Quest’opinione però venne rigettata e confutata facendo appello alla Sacra Scrittura e ai Padri. Dibattiti in parte molto vivi sorsero quanto alla determinazione del canone della Sacra Scrittura. Dopo lunghe discussioni nelle congregazioni generali del 12, 15, 26 febbraio, 5, 17, 27 marzo, 1, 3, 5 e 7 aprile e nelle congregazioni particolari precedenti alle medesime, colle quali andarono di conserva anche riunioni di teologi, vennero finalmente fissati i due decreti, di cui si fece la pubblicazione nella solenne sessione dell’8 aprile 1546.1 II primo decreto dogmatico « delle Scritture canoniche » {de canonicis Scripturis) dichiara non solo l’Antico e il Nuovo Testamento, ma la tradizione apostolica altresì, fonte della dottrina ecclesiastica e redige il canone biblico. Il risultato delle trattazioni sugli abusi ch’erano andati diffondendosi circa le edizioni e versioni, non che la spiegazione e uso della Sacra Scrittura, fu il secondo decreto della quarta sessione « dell’edizione e uso dei libri sacri » (de ed/itione et usu sacrorum librorum), in cui dapprima si dichiarò che l’antica versione latina, la quale sotto il nome di Volgata era stata per l’uso di tanti secoli comprovata nella Chiesa, dovesse considerarsi autentica nelle pubbliche lezioni, dispute, prediche e spiegazioni e nessuno ardisse rigettarla sotto qualsiasi pretesto. Con ciò, come erasi dichiarato nei dibattiti precedenti, non in-tendevasi detto, che sotto l’aspetto linguistico o formale la Volgata non abbisognasse di alcun miglioramento, ma solo che essa non 1 Sulle discussioni e casi tra la terza e quarta sessione cfr. Seveboli, ed. Merkle I, 28-48; Massarrtxi Diarium II, ibid. 434-437; Diarium III. ibid. 477-533 ; Ehses V, 3-89 ; Paula vicini lib. 6, c. 11-16 ; Knöpfler in Kirchen-ìexihon di Wetze» und Welte XP, 2056 s. ; Ehses in Rom. Quartalschr. XI, 598(3. in Hist. Jahrb. XXVI, 300 s. e in Dritte Vereinsschrift der Göm’x-Gesellsohaft für 1008, 37 s. — Sulla quarta sessione dell’8 aprile 1546 cfr. Se-veroli, ed. Merkle I. 48-50; Massarelli Diarium II, III, ibid. 437 s.; 534; Eiises V, 90-104 : Pallavicini lib. 6, c. 16.