Documenti inediti e comunicazioni d’archivi. N. 17, a. 1536. 789 Item quod qui predictis statuti» contrafecerint et culpabiles in-yen ti fuerint, per iudiceis, ad quos spectat, iuxta iuris et sa ero rum canonum dispositiones puniantur et, Ubi non esset certa pena, suppléât ipsorum iudicum arbitrium. Et praemissa omnia per gubernatorem Urbis, auditorem camerae et vicarium Urbis, prout ad quemlibet iurisdictio spectat, executioni demandentur. Item quod nullus mona chus aut alius cuiusviis ordinis regular is professor inceldat per Urbem sine socio sui ordinis vel sine licentia vi-carii Urbis. Stampa contemporanea s. 1. et a. in 4", 6 pagine.1 Bibliotèca imperiale a Pietroburgo. 17. Lorenzo Bragadino a Venezia.2 Roma, 10 marzo 1536. La Maestà del imperator ha sieritto ultimamente una lettera al pontefice molto più dolce et humana di quello, che era solito prima di scriver, nella qual Sua Cesarea Maestà scrive, ch’el contenta et lauda la opinion di Sua Santità di esser neutrale, et così accetta in bona parte la proli ibi tion del far delli fanti sopra il dominio ideila Chiesa, et che venirà in Roma et che in ogni sua trattation, quandc Sua Santità conoscerà ch’el torto sii dal canto di Sua Maestà, il mondo tuto conoscerà quanto conto et stima la facci della Beatitudine Sua et lia rimesso de richiederli Idi far più fanti di quà, ma li fa in altri luochi, et ne passano tutavia de ditti de qui et se ne fanno etiam secretamente qui in Boma per questo conto, li qual fanti fanno la massa sopra il Senese, dove alloggierano a descritione, fino che lo imperatore li mandi la paga. Copia contemporanea nell’Aichivio eli Stato in Venezia Dispacci da Roma al Senato. Filza IV, f. 52b s. 1 ¡L’antiquario fiorentino Olschki vendette nel 1898 alla Biblioteca imperiale di Pietroburgo questo rarissimo primo decreto eli riforma, che senza dubbio è quello di cui l'inviato veneto Lorenzo Bragadino parla nel suo dispaccio del 17 febbraio 1536 (Ehses, Conc. Trid. IV, 453, n. 1) e che egli chiama « la bolla della reformatione delli babbitt delli chierici ». Questa denominazione deriva manifestamente dal fatto, che al principio dell’editto ed anche più avanti si parla spesso e con energia dell’abito degli ecclesiastici. Non può aver peso che Bragadino usi il termine « bolla » ed anche l’ordine « che non si pubblicasse in stampa » è piuttosto confermato che confutato dalla straordinaria rarità della stampa. Non sussiste quindi, come crede anche Mgr. Ehses, alcun dubbio, che l’editto fu reso noto nel concistoro dell’11 febbraio 1536. 2 Cfr. sopra p. 158.