394 Paolo III. 1534-1549. Capitolo 7. loro costoro, si consacrano e si vincolano bensì nell’Ordine per tutta la vita, ma i voti si pronunciano colla tacita condizione, che rimanga all’Ordine il diritto di sciogliere per buoni motivi i loro voti e di dimetterli. Del resto in casi determinati possono venir dimessi anche i professi, anzi lo stesso generale.1 Per la vita spirituale ogni individuo trova aiuto efficace : Messa quotidiana, frequente confessione e comunione, due esami di coscienza al giorno, meditazione, rosario, ore della Beata Vergine, lettura spirituale, discorsi esortatori! in casa, letture edificanti a tavola.2 Tutti che non siano professi o coadiutori formati, debbono rinnovare i loro voti religiosi due volte l’anno.3 Al fine di venir preservati da illusioni, tutti i membri hanno l’obbligo di aprire intiera la loro coscienza al loro direttore di spirito o al superiore.4 Anche i professi debbono esser pronti a dar conto almeno una volta l’anno dello stato della loro coscienza all superiore.5 Devesi dare opera perchè tutte e singole le azioni si compiano con buona e pura intenzione, più per amore di Dio che per la speranza del premio e il timore della pena.0 Perchè isia precluso ogni adito all’ambizione, è rigorosamente proibito aspirare a una dignità o ad un ufficio di superiore nel-l’Ordine: i professi debbono emettere uno speciale voto in questo senso insieme all’altro di denunziare chiunque sappiano reo di tale aspirazione, ed anche fuori dell’Ordine accetteranno una dignità solo se verrà loro comandato sotto colpa da chi ne ha l’autorità. L’amore ai parenti dev’essere puro e spirituale.8 « Quanto più liberale si addimostra verso sua divina Maestà, in tanto maggior misura ne esperimenterà la liberalità a proprio riguardo'».9 Questo magnanimo amore di Dio deve in generale costituire la legge fondamentale e la precipua forza impulsiva di tutta la vita dell’Or-dine: da esso deve derivare anche il desiderio di imitare sempre più da presso il Figlio di Dio incarnato nella sua via della croce coi tollerare lietamente il dolore e le offese.10 Nelle Costituzioni è esattamente calcolata la portata dei voti 1 Constitutione» P. 2, c. 2, n. 3, 4; c. 3, n. 5, G A; P. 5, c. 4 B; P. !) c. 4, n. 7. 2 Ibid. P. 3, c. 1, n. 5, 10, 20, 21; P. 4, c. 4, n. 3, 4 B ; P. 6, c. 3, n. 1 3 Ibid. P. 4, c. 4, n. 5 I>; P. 5, c. 4, n. 6. * I bid. P. 3, c. 1, a. 12. « Ibid. P. 6, c. 1, n. 2. » Ibid. P. 3, c. 1. n. 26. 7 Ibid. P. 10, n. 6. s Luc. 14, 26. Matt. 19, 29. Examen c. 4, n. 7. » Constitutione» P. 3, c. 1, n. 22. io Examen c. 4, n. 44; Constitutiones, proem. Ofr. Fit ins in Kirchenlexikon di Wetzeb u. Welte VI2, 1384.