524 Paolo III. 1534^-1549. Capitolo 10. i vescovi, arcivescovi, primati e tutti gli altri prelati ecclesiastici fossero tenuti a predicare essi stessi il Vangelo e in caso d’impedimento a farsi rappresentare da idonee persone, che i parroci tutte le domeniche almeno e giorni festivi dovessero per sè o per altri uomini capaci insegnare ciò che è necessario sapere per arrivare alla salute facendo rilevare con brevi e chiare parole i vizi, che gli uomini debbono evitare e le virtù, che è loro dovere conseguire. Agli ecclesiastici regolari, persino nelle chiese del loro Ordine, sarà interdetta la predicazione prima che abbiano ottenuto un attestato sui loro sentimenti e dottrina dai loro superiori e l’approvazione dal vescovo: a predicatori, che disseminino errori o diano scandalo, il vescovo vieti di predicare e se abbiano insegnato eresie, proceda secondo le consuetudini del luogo: curi poi anche perchè nessun predicatore sia inquietato per false dicerie e abbia altrimenti occasione a giuste lagnanze. Sotto nessun pretesto di privilegio qualunquesiasi i vescovi non permettano la predicazione a religiosi, che vivano fuori dei loro conventi ed a preti secolari non sufficientemente provati, senza prima avere interrogato la Santa Sede. I raccoglitori di elemosine o questuanti non predichino essi, nè si permetta che predichino a mezzo d’altri. A richiesta dell’arcivescovo di Sassari si diede poscia lettura del breve del 7 giugno ai legati, con cui il papa confermava i decreti di riforma. Finalmente dal Severoli, promotore del concilio, fu elevata l’accusa in contumaciam contro i prelati tuttora assenti, ma venne differita intanto la proposta apertura del processo contro i medesimi per il motivo, che nella votazione furono molto divise le vedute sul punto, quali vescovi dovessero considerarsi scusati. Ciò domandava il Pacheco per i tedeschi, altri volevano che si procedesse unicamente contro i vescovi italiani o solo contro i residenti in Roma, che non erano ancora comparsi a Trento. Anche il giorno antecedente alla sessione era giunto da Ratisbona a Trento un corriere, che trasmise ai legati il caldo desiderio dell’imperatore di prescindere nell’imminente seduta da decisioni dogmatiche per riguardo alla sua politica in confronto coi protestanti. Naturalmente non fu più possibile appagare questo desiderio.1 Come data per la sesta sessione erasi stabilito il 29 luglio ed i legati nella congregazione generale del 21 giugno proposero come oggetti da trattarsi, per il decreto dogmatico la dottrina circa la giustificazione, per la questione della riforma il dovere della residenza episcopale e gli impedimenti di essa.2 1 Nuntiaturbcrielite Vili, 76 s., n.; ibid. ila lettera di Verallo a Farnese da Ratisbona 13 giugno. 2 Sull’intervallo tra la quinta e sesta sessione efr. Severoli, ed. Mi:ma.E I, 82-121: Massareixi Dkirium II, ili, ibid. 441-458, 554-601; Paixavuuni lib. 8; Knopfler in Kirchenlexikmi dd Wetzer uiul Welte XI2, 2063-2065.