Documenti inediti e comunicazioni il’arehivi. N. 62». a. 14(14. (rnediocris litterature). Due fratelli, <> zio e nepote, o (lue inombri del medesimo Ordine mendicante non potranno t rovai-si insieme nel Sacro Collegio. Egli si guarderà che il Collegio non sia troppo scarso di numero, nelle nomine cardinalizie terrà, conto al possibile di tutte le nazioni e nominerà coloro soltanto, per i quali si decide la maggioranza dei cardinali (fratrum vota non auriculariter, ut olim servavi consuevit, sai collegialiter accipiemus). [II.] De cardinalibus (f. 13b-18). I cardinali debbono spiccare sugli altri fedeli per santità ili vita. Se alcuno profanerà il suo sublime stato per vita cattiva, lo colpirà non solo la mano ultriee di Dio, ma anche l'ira del papa, il quale non tollererà che da cardinali si dia inalo esempio. Al contrario: essi debbono dar relazione in concistoro di tutto ciò che non va bene nella cristianità e nella Curia, e darsi premura onde toglierlo, in che non debbono danneggiare gli interessi della Chiesa romana e della Chiesa universale nei riguardi temporali. I cardinali, che cercano un vantaggio temporale col favore di principi e per sè, saranno ipso facto scomunicati nè prima assolti che vi abbiano rinunciato a favore dei poveri. Saranno attribuiti ai cardinali perchè li sbrighino gli affari più importanti della Chiesa. Seguono altre prescrizioni intorno alla spedizione degli affari in Curia. I cardinali nominati prima del pontificato di Pio II non potranno avere più di (!0 familiari e 40 pariglie, i creati da Pio II non più di 20 familiari e 4 pariglie,1 non benefizi superiori all’entrata di 4000 fiorini d’oro. E’ interdetto ai cardinali l’uso della cappa rubea. Parimenti è interdetto a tutti i membri della Curia la caccia e il tener cani da caccia. E’ interdetto fare banchetti metodici. Con essi potranno onorarsi principi o inviati dei medesimi per quanto l’esige l’etichetta, ma allora è permessa solo della musica da tavola seria. Seguono altre prescrizioni rigorose sulla vita e corte dei cardinali. Nel palazzo apostolico i cardinali andranno fuori del concistoro solo se chiamati. [III.] De penitenciariis (f. 18-19). Il penitenziere maggiore, che è un cardinale, può essere sempre deposto dal papa. Dev’essere magistev theologiae o dottore in diritto canonico ed avere almeno 40 anni. [IV.] Prescrizioni intorno agli ufficiali, al corso degli affari e alle tasse della Cancelleria e Camera pontifìcia (f. 20-36), stampate in Tangl 373-379. [V.] Prescrizioni sui Cubieularii e Custodes, sugli hostiarii virgae vubeae, i servitore» armorum e cursores, sui clerici ceremoniavum et can- 1 In un granimeli composto proimbilniente a Magonza nel 1451 si dice : i cardinali vanno a palazzo superbi, pomposamente e con un seguito di 160 o 170 cavalli : vedi Gebhardt. Oravaimna 6. Nel suo piano di riforme (v. sopra 1». 176) il ('usa voleva che i cardinali di ( uria non avessero pili di 40 servi e 24 cavalli. Voigt III, 524.