Libro HI. Capitili)) 11. Sisto IV. 1471-1484. preti Secolari o regolari, (lei l’età almeno (li 40 anni e di costimi irreprensibili, maestri o baccellieri in teologia, dottori o licenziai in diritto canonico, dopo subito il conveniente esame. Questi inqni sitori dovevano procedere contro i Giudei battezzati recidivi nei loro errori, come pjire contro gli apostati. Il papa accordò loro la richiesta giurisdizione onde procedere contro i rei secondo il «li ritto e la consuetudine, e permise ai sovrani di Spagna di revi carli e nominarne altri, con la clausola speciale, che la bolla non potesse annullarsi senza fare menzione espressa del suo contenuto Solo dopo che anche un tentativo, fatto per desiderio della re gina Isabella di ricondurre mediante prediche ed altri mezzi pa citici i marrani alla fede, andò a vuoto di fronte alla loro ostina zione e venne respinto con dileggio, i reali di Spagna in forza di bolla pontificia del 17 settembre 1480 nominarono inquisitori, prima di tutto per la città e diocesi di Siviglia, due domenicani, Miguel Mori!lo e Juan de San Martin, ai quali venne aggiunto un pr< secolare, il dottor Juan Ruiz di Medina. Questi cominciarono su bito ad esplicare la loro azione. I giudaizzanti che rimasero ostin; furono consegnati al braccio secolare e messi sul rogo.2 Non andò molto che in Roma giunsero forti lamenti a motivo del procedere troppo rigido e senz’ordine degli inquisitori. Erano avvenuti spiacevoli abusi: ciò risulta da un breve di Sisto IV del 2!) gennaio 1482. Il papa esprime qui innanzi tutto il suo malcon tento perché a sua insaputa fossersi lasciate delle clausole stabiliti nel breve precedente, le quali, come sembra, avrebbero più bìcu ramente premunito dagli abusi, guidato più facilmente il piocesso nelle vie consuete e specialmente avrebbero potuto avviare colludi consueto l’azione comune degli inquisitori coi vescovi. Era qui" di accaduto, che col pretesto del breve pontificio gl'inquisitori lasciato da parte il processo giudiziario, avevano illegalmente in carcerato molti, altri sottoposti a crudeli torture, dichiarati eretici e sequestrato i beni dei giustiziati, per la qual cosa molti si sarei' bero sottratti a un tal modo di procedere colla fuga. Prendendo occasione dai lamenti di questi perseguitati ingiustamente, che si erano rivolti alla Santa Sede, « il più sicuro asilo di tutti gli oppressi )>, egli, il papa, dopo avere inteso il consiglio dei cardinali, aveva emanato l’ordine che gl’inquisitori dovessero procedere secondo giustizia ed equità e d'intesa coi vescovi. Sisto dichiarava inoltre, che soltanto per riguardo al re, il cui ambasciatore in Roma 1 Llorente I, 167-168 (cfr. IV, 410). Bolet. di- la R. Acad. de la Ili**orti XV, 450 s. Rcv. des éludes juives XX, 240 ss.; ibicl. VI, 36; -X, 170 8. sl1"' altre relazioni di Sisto IV coi Giudei. V. anche Vogelstew II, 14 s. : PW-ping 367 ; Matilde 23, 43, 48 s., 176 s. 1 Ixorente I, 171 ss. Cfr. Hefele, X imene» 282 s. ; Rodrigo II. 71 s.; Gin sar 561; Schirrmacher VI. 615 s. Per l’inquisizione in Toledo dopo l’anno Ms' vedi Fita in Bolet. d, R. Aeademia 1887, 289 s.